Sentenza n. 2329/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 2087/2023 emessa in data 6 febbraio 2025 dal Tribunale di Monza; della sentenza n. 540/2024 emessa in data 31 gennaio 2024 dal Tribunale di Milano; della sentenza n. 2503/2024 emessa in data 20 maggio 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La prova del passaggio in giudicato delle sentenze di cui si chiede l'esecuzione costituisce un adempimento necessario nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), e dell'art. 114, comma 2, c.p.a. Poiché tale prova non è stata depositata, il giudice non ha potuto esaminare nel merito la pretesa esecutiva. Le spese processuali sono state compensate.
Atto impugnato: mancata esecuzione di tre sentenze del giudice ordinario relative al riconoscimento del beneficio economico di 500 euro per l'aggiornamento e la formazione dei docenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un ricorso per ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Monza e del Tribunale di Milano indicate in epigrafe, con le quali era stato accertato il loro diritto a ottenere il beneficio economico di 500 euro previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito per resistere. Il ricorso non conteneva, tuttavia, il deposito della prova del passaggio in giudicato delle sentenze poste a fondamento della domanda di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
beneficio economico di euro 500 per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del diritto economico riconosciuto ai ricorrenti nelle sentenze di cui si chiede l'ottemperanza.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
La norma è richiamata quale base dell'obbligo di corredare la domanda di ottemperanza relativa a sentenze del giudice ordinario con la documentazione necessaria a dimostrarne l'esecutività, tra cui la prova del passaggio in giudicato quando richiesta.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La norma è richiamata per fondare l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza in assenza della prova del passaggio in giudicato delle sentenze poste a fondamento della domanda.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di sentenze del giudice ordinario, il ricorrente deve depositare la prova del passaggio in giudicato delle pronunce, quando l'esecuzione richiesta presuppone la loro stabilità definitiva.
- L'omesso deposito della prova del passaggio in giudicato delle sentenze poste a fondamento della domanda di ottemperanza comporta l'inammissibilità del ricorso, senza esame del merito della pretesa esecutiva.
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