Sentenza n. 709/2026 - Torino, Sezione 3
A) per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dei risultati finali dell’esame di idoneità per l’ammissione alla classe V e dell’esame preliminare per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione 2021/2022, emessi dalla Commissione esaminatrice collegata alla classe V - AT dell’Istituto indicato in epigrafe e contenuti in apposito documento redatto in data -OMISSIS-, a firma del Dirigente -OMISSIS-, affisso all’albo -OMISSIS- del predetto Istituto il 19.5.2022, attraverso cui l’alunno -OMISSIS- è stato reso edotto di non essere stato ammesso alla classe V ed all’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione; - del verbale della Commissione esaminatrice collegata alla Classe V-AT, relativo alla valutazione dell’esame di idoneità alla classe V e dell’esame preliminare alla maturità, redatto in data 19.5.2022, a firma del Segretario nonché del Dirigente -OMISSIS-, conosciuto in data -OMISSIS-, riportante la deliberazione di non ammissione dell’alunno alla classe V ed all’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione, e delle proposte di voto (relativamente alle insufficienze riportate); - del giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe V ed all’esame di Stato; - dello scrutinio finale dell’esame di idoneità e dell’esame preliminare alla maturità sostenuto dall’alunno; - delle prove scritte, orali e pratiche svolte dall’alunno in occasione dell’esame di idoneità e dell’esame preliminare 2021/2022 nelle discipline in cui è stata riportata un’insufficienza, e delle relative griglie di valutazione; - dei verbali di svolgimento, correzione e valutazione delle prove relative alle discipline in cui è stata riportata un’insufficienza, svolte dall’alunno in occasione dell’esame di idoneità e dell’esame preliminare 2021/2022, a firma dei commissari esaminatori, conosciuti in data 24.6.2022; B) nonché, per la condanna delle parti resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente in conseguenza dell’adozione dei provvedimenti amministrativi illegittimi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla classe quinta e all'esame preliminare per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, con i relativi verbali, valutazioni e prove d'esame
Esito
Favorevole al resistente (istituzione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti degli esami di idoneità alla classe quinta e preliminare all'esame di Stato relativi all'anno scolastico 2021/2022, deducendo che la non ammissione fosse dipesa dalla mancata o insufficiente applicazione delle misure compensative e dispensative connesse alla diagnosi di dislessia. In particolare, ha lamentato la mancata lettura delle consegne o la mancata disponibilità di un computer; la sovrapposizione delle prove; l'omessa esenzione dalla prova di lingua straniera; il mancato utilizzo di mappe concettuali e formulari; l'omessa applicazione delle misure previste da un asserito piano didattico personalizzato; la mancata formazione dei commissari sui disturbi specifici dell'apprendimento. Ha inoltre dedotto l'illegittima presenza di un solo commissario durante le prove scritte e l'assenza dell'intera commissione durante le prove orali e la correzione, nonché la violazione dell'obbligo di predisporre tre tracce per ciascuna prova scritta e di procedere all'estrazione a sorte. È stata proposta anche domanda di risarcimento dei danni. Il TAR ha rilevato preliminarmente che il ricorrente, a distanza di circa cinque anni dall'impugnazione, non aveva allegato né provato l'evoluzione del proprio percorso scolastico e, dopo il rigetto cautelare non impugnato, non aveva fornito elementi attuali idonei a dimostrare la permanenza dell'interesse a ricorrere.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata prova dell'interesse ad agire attuale. Il giudice ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. La valutazione di non ammissione è stata qualificata come espressione di discrezionalità tecnica del consiglio di classe e della commissione, sindacabile soltanto per vizi estrinseci e, in particolare, per eccesso di potere. Le censure relative alle misure per il DSA sono state respinte: il computer era disponibile su richiesta, mai formulata; non vi era sovrapposizione delle prove; il certificato medico non prevedeva l'esonero dall'inglese; le mappe concettuali, i formulari, la calcolatrice e il tempo aggiuntivo risultavano consentiti; non è stata provata la trasmissione del piano didattico personalizzato. La commissione aveva individuato misure compensative ritenute congrue sulla base della certificazione, incluso un aumento del 30% del tempo, senza che fosse necessario adottare misure dispensative non imposte dalla diagnosi o dal certificato. La mancata prova della formazione dei commissari non dimostrava, di per sé, alcuna violazione della disciplina sui DSA. È stata respinta anche la censura sulla composizione della commissione: la presenza di almeno un commissario durante le prove scritte era conforme all'art. 87 del r.d. n. 653/1925, mentre alle prove orali, alla correzione e allo scrutinio aveva partecipato l'intera commissione. Quanto alle tre tracce e all'estrazione a sorte, il ricorrente non aveva fornito adeguata prova della violazione; in ogni caso, la pluralità e gravità delle insufficienze avrebbe determinato comunque la non idoneità, superando la prova di resistenza. La domanda risarcitoria è stata respinta per incompatibilità con il rigetto della domanda demolitoria e, comunque, per genericità e mancata prova dei danni. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 6, comma 6, d.m. Istruzione 8 febbraio 2021, n. 5
per i candidati con DSA certificato, la commissione d’esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali
La commissione deve individuare, sulla base della certificazione, le modalità di svolgimento e gli strumenti compensativi funzionali al candidato con DSA; nel caso concreto il TAR ha ritenuto congrue le misure adottate.
art. 87 r.d. 653/1925
l’assistenza durante le prove scritte è fatta da almeno un commissario per aula
La presenza di un solo commissario per aula durante le prove scritte è sufficiente e non determina illegittimità.
art. 85 r.d. 653/1927
per le prove scritte degli esami di ammissione, idoneità, promozione e licenza ciascun commissario presenterà al presidente una terna di temi mezz’ora prima dell’inizio della prova. Fra i temi così presentati, e quelli che vengono formulati durante la discussione, il presidente sceglie tre temi; e fra questi sarà estratto a sorte, in presenza dei candidati, quello da dettarsi per la prova
La violazione dell'obbligo di predisporre e sorteggiare le tracce deve essere provata dal candidato; nel caso concreto, la censura è stata comunque ritenuta inidonea a superare la prova di resistenza.
art. 99 c.p.a.
Richiamato attraverso il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 16/2024, in base al quale, pur in presenza di una carenza dell'interesse attuale, il giudice è tenuto a esaminare il merito della controversia.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta, anche per la mancata allegazione specifica delle voci e dell'entità del danno e per l'assenza di prova.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve sussistere non soltanto al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione; il ricorrente deve allegare e provare gli elementi dai quali risulti l'attualità e concretezza dell'utilità conseguibile dalla pronuncia.
- Quando uno studente impugna la non ammissione a una classe o a un esame e, nel frattempo, non dimostra l'evoluzione del proprio percorso scolastico né il permanere dell'aspirazione al passaggio negato, il decorso del tempo può determinare o far presumere una sopravvenuta carenza dell'interesse, la cui sussistenza deve essere verificata d'ufficio dal giudice.
- Le valutazioni scolastiche relative all'ammissione alla classe successiva o agli esami costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo entro limiti estrinseci, in presenza di errori, travisamenti o altri vizi di eccesso di potere adeguatamente dimostrati.
- Per i candidati con DSA certificato, la commissione deve individuare, sulla base della certificazione disponibile, le modalità di svolgimento delle prove e gli strumenti compensativi funzionali; non è invece tenuta ad adottare misure non richieste, non previste dalla documentazione sanitaria o non coerenti con la specifica diagnosi.
- La contestazione di irregolarità nello svolgimento delle prove d'esame deve essere sostenuta da adeguata prova, anche mediante richiesta di verbalizzazione immediata dell'accaduto; inoltre, l'eventuale vizio non conduce all'annullamento se, alla luce delle altre insufficienze, il candidato non avrebbe comunque conseguito l'idoneità, secondo la prova di resistenza.
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