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Sentenza

Sentenza n. 613/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1109/2022, emesso il 30 novembre 2022 dal Tribunale di Catanzaro, notificato il 14 dicembre 2022, passato in giudicato in data 20 marzo 2022;

Giustizia amministrativa202401776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1109/2022 del Tribunale di Catanzaro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro, che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 128.065,59, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il decreto, notificato e non opposto, era divenuto definitivamente esecutivo; anche il titolo esecutivo era stato notificato al Comune. L'amministrazione non aveva provato di avere adempiuto. La ricorrente ha chiesto inoltre il pagamento delle spese esecutive successivamente sostenute e la condanna al pagamento della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, dichiarando l'obbligo del Comune di eseguire integralmente il giudicato nascente dal decreto ingiuntivo, al netto delle somme eventualmente già corrisposte. Ha assegnato all'amministrazione 60 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il segretario generale del Comune di Cirò Marina, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori 60 giorni decorrenti dall'istanza della parte ricorrente. La domanda relativa alle ulteriori spese esecutive è stata respinta per mancanza di prova degli esborsi. È stata respinta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta iniqua poiché erano già dovuti gli interessi moratori secondo il d.lgs. n. 231/2002. Gli interessi restano dovuti nella misura prevista dal titolo esecutivo. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.852, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è ammissibile e fondata quando l'amministrazione non dimostri di avere integralmente eseguito un titolo giurisdizionale passato in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata riconosciuta perché, nel caso concreto, è stata ritenuta iniqua in presenza di interessi moratori già dovuti ai sensi del d.lgs. n. 231/2002.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Gli interessi moratori già spettanti in forza del titolo hanno concorso a escludere, nel caso concreto, l'equità di un'ulteriore penalità di mora.

Massime di principio

  • L'amministrazione deve dimostrare l'integrale esecuzione del titolo giudiziale azionato in ottemperanza; in mancanza di tale prova, il giudice può dichiararne l'obbligo di adempimento, detraendo le somme eventualmente già pagate.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte quando l'amministrazione rimanga inerte dopo la scadenza del termine.
  • Le ulteriori spese sostenute dal creditore dopo la formazione del titolo possono essere poste a carico dell'amministrazione se funzionali alla soddisfazione del credito, ma devono essere specificamente provate.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, risulti iniqua perché il credito è già assistito da interessi moratori dovuti secondo il titolo e la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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