Cassazione Penale, Sentenza n. 20057/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione incentrato su unica censura di violazione di legge: si contestava che il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto conforme agli standard della Corte EDU l'offerta trattamentale della Casa di Reclusione di Caltanissetta basandosi unicamente su documenti prodotti dall'Amministrazione penitenziaria, ignorando le produzioni documentali della difesa (decisioni assunte in altre procedure, articoli di giornale) e le dichiarazioni rese dal detenuto relative alle condizioni materiali effettivamente vissute nel periodo di detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che le decisioni di merito erano fondate su atti amministrativi dotati di specificità relativi al periodo di detenzione, la cui veridicità non può essere confutata con allegazioni generiche o semplici affermazioni contrarie del detenuto. Ha precisato il criterio contrario: solo quando l'Amministrazione non fornisce alcun elemento relativo al periodo in valutazione può operare la presunzione di veridicità delle affermazioni del detenuto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 35‑ter ord. pen.
Norma richiamata quale base della tutela risarcitoria per le condizioni detentive; la Corte di legittimità non entra nel merito della valutazione probatoria sulla sussistenza dei presupposti risarcitori, ma valuta l'ammissibilità del ricorso alla luce della specificità e della fondatezza degli elementi forniti dalle parti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per irrogare la sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) nei confronti del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; utilizzata come misura congrua (euro 3.000).
Standard della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU)
Riferimento ai parametri di tutela dei diritti dei detenuti utilizzati dai giudici di merito per valutare la conformità delle condizioni detentive; la Corte di Cassazione riconosce tali standard ma osserva che la loro applicazione giudiziale dipende dalla valutazione probatoria concreta svolta in sede di merito.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione penitenziaria produce documenti specifici e circostanziati relativi a un periodo di detenzione, tali atti hanno valore probatorio significativo che non può essere confutato con allegazioni generiche o affermazioni non documentate del detenuto.
- Il detenuto o la difesa devono presentare elementi probatori concreti e specifici (es. certificazioni mediche, perizie, foto, declaratorie di testimoni, provvedimenti di altri giudici) per contrastare efficacemente relazioni amministrative dettagliate.
- Se l'Amministrazione non presenta alcun elemento relativo al periodo contestato, opera una presunzione di veridicità delle dichiarazioni del detenuto; in tale ipotesi il giudice deve valutare favorevolmente le istanze basate sulle affermazioni del detenuto salvo prova contraria.
- In sede di cassazione è essenziale formulare censure di diritto precise e non generiche: un ricorso vago o privo di indicazione puntuale degli errori di diritto o dei punti probatori contestati è soggetto a dichiarazione di inammissibilità.
- Le parti devono considerare il rischio di sanzioni pecuniarie e della condanna alle spese in caso di ricorsi ritenuti manifestamente infondati o presentati con negligenza nella determinazione della causa di inammissibilità; valutare quindi la fondatezza e documentare adeguatamente il ricorso prima di proporlo.
Testo integrale
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