Ordinanza n. 789/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento di mancato superamento della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio complessivo di punti 29,07 inferiore alla soglia minima di accesso alla prova scritta pari a punti 30,74, come risultante dal report analitico individuale della prova preselettiva rilasciato dall'Amministrazione; b) del provvedimento recante l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta della predetta procedura concorsuale, nel quale è esclusa la ricorrente, come pubblicato dall'Amministrazione all'esito della prova preselettiva (prot. 58754 del 19.12.2025), nonché delle successive integrazioni e/o rettifiche del medesimo elenco, come da atti successivamente adottati e allegati in giudizio (prot. 58996 in pari data); nonchè ulteriore avviso di “integrazione elenco ammessi prove scritte” del 30.12.2025; c) dei verbali della Commissione esaminatrice e del Cineca relativi alla predisposizione, somministrazione e valutazione della prova preselettiva, nella parte in cui hanno individuato come univocamente corrette le risposte ai quesiti nn. 1,17,23,26, 60, con conseguente attribuzione della penalizzazione alla ricorrente; d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale, successivo, collegato e comunque connesso ai provvedimenti sopra specificamente indicati, ivi inclusi, ove occorra: gli atti di approvazione degli esiti della prova preselettiva; gli atti di formazione e approvazione della graduatoria della preselettiva; gli atti organizzativi e applicativi che precludono alla ricorrente la partecipazione alla sessione suppletiva della prova preselettiva del 19 gennaio 2026 e/o alla prova scritta del 26 gennaio 2026, nella parte in cui ledono la posizione giuridica soggettiva della ricorrente, con riserva di ulteriori motivi e integrazioni all'esito dell'acquisizione completa degli atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato superamento della prova preselettiva e conseguente esclusione dalla prova scritta del concorso pubblico per 145 dirigenti tecnici di seconda fascia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, all'esito della prova preselettiva del concorso, le è stato attribuito il punteggio di 29,07, inferiore alla soglia di accesso alla prova scritta fissata a 30,74, nonché l'elenco degli ammessi alla prova scritta nel quale non figurava. Ha contestato inoltre i verbali della Commissione esaminatrice e gli atti del Cineca relativi alla predisposizione, somministrazione e valutazione della prova, nella parte in cui avevano individuato come univocamente corrette le risposte ai quesiti nn. 1, 17, 23, 26 e 60, con conseguente applicazione della penalizzazione nei suoi confronti. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti e consequenziali, inclusi quelli che avrebbero potuto precludere la partecipazione alla sessione suppletiva della preselettiva e alla prova scritta, con riserva di ulteriori motivi dopo l'acquisizione completa degli atti. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto di confermare gli effetti del decreto cautelare già concesso, valorizzando il bilanciamento degli interessi coinvolti e, in particolare, il fatto che la ricorrente aveva già sostenuto la prova scritta. Ha quindi accolto l'istanza cautelare ai soli fini della conferma del decreto cautelare e ha fissato l'udienza del 9 dicembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce il merito della controversia né statuisce in via definitiva sulla legittimità dell'esclusione dalla prova scritta.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il Collegio ha confermato gli effetti del decreto cautelare in ragione del bilanciamento degli interessi e dell'avvenuto svolgimento della prova scritta.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può confermare gli effetti di un decreto cautelare già concesso quando il bilanciamento degli interessi coinvolti e l'evoluzione della situazione processuale, inclusa l'avvenuta partecipazione del ricorrente alla prova successiva, giustifichino la conservazione interinale degli effetti della misura.
- La conferma della misura cautelare non comporta una decisione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato, che resta riservata alla successiva trattazione del merito.
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