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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17914/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che le censure mosse attengono a vizi di motivazione e valutazione probatoria e, ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p., ha convertito il ricorso per cassazione in appello, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di L'Aquila. Non è stata pronunciata decisione di merito sull'assoluzione impugnata.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'assoluzione pronunciata dal Tribunale ritenendo la motivazione apparente e carente. Quanto al capo a) (art. 337 c.p.) si lamenta la mancanza di analisi della condotta oppositiva documentata negli atti e la non considerazione delle connotazioni della condotta, sostenendo che non era necessaria la natura autoritativa dell'atto di ufficio. Quanto al capo b) (art. 341-bis c.p.) si contesta che il dubbio sulla percezione delle offese da parte di terzi sia disancorato dalle prove, poiché dagli atti risulterebbe lo svolgimento, in presenza di agenti di polizia penitenziaria e internati, dell'attività di vigilanza della persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione della condotta oppositiva oggetto di assoluzione; la Corte non esamina il merito ma riconosce che la censura attiene alla motivazione.

  • art. 341-bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla percezione delle offese da parte di terzi; la Corte rileva che la censura coinvolge la valutazione probatoria sottostante l'assoluzione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La censura è qualificata come vizio di motivazione ai sensi di questa disposizione, ossia come doglianza relativa alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per la conversione del ricorso per cassazione in appello quando il primo contiene censure attinenti alla motivazione e alla valutazione probatoria, con conseguente trasmissione degli atti al giudice d'appello.

Massime di principio

  • Se il ricorso per cassazione contesta la motivazione o la valutazione della prova, esso non può essere efficacemente proposto 'per saltum' e sarà di norma convertito in appello.
  • Le doglianze che riguardano carenze analitiche, contraddizioni o omissioni nella motivazione implicano una rivalutazione della prova che spetta al giudice d'appello più che alla Cassazione in questa fase procedurale.
  • Per impugnare un'assoluzione per mancata analisi della condotta o per errata valutazione della percezione di terzi, è preferibile proporre appello; proporre direttamente cassazione può comportare solo la conversione in appello.
  • La conversione del ricorso comporta la prosecuzione del giudizio davanti alla Corte d'appello competente senza che la Cassazione decida sul merito dell'assoluzione impugnata.

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