Cassazione Penale, Sentenza n. 25086/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su due censure principali: 1) violazione del principio del ne bis in idem per presunta sovrapposizione di più procedimenti e decisioni (procedimento n. 7784/2015; procedimento n. 2047/2017; sentenza n. 1344/2021) che avrebbero comportato riproposizione dello stesso fatto; 2) vizi motivazionali e richiesta di rivalutazione delle prove e dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e di alcuni testi a difesa, nonché lamentata assenza di certificazioni mediche o altra documentazione a sostegno del danno richiesto
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che vi sia ne bis in idem: le aperture cronologiche dei capi di imputazione sono state correlate dagli ermellini alla specifica ricostruzione fattuale delle corti di merito; eventuali sovrapposizioni astratte non provano identità materiale del fatto. È stato precisato che la continuazione è stata valutata in rapporto alla pluralità delle vittime e non a una pluralità di illeciti distinti. Inoltre, la preclusione derivante da giudicato sullo stesso fatto può essere dedotta in cassazione solo se la questione non richiede nuovi accertamenti di fatto. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché consiste in censure generiche che aspirano a una rivalutazione del materiale probatorio, competenza preclusa alla Cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.; non sono state indicate criticità di motivazione specifiche e puntuali. La Corte ha inoltre osservato che, con riferimento al reato più remoto, il termine di prescrizione decorrente dal 1/02/2016 sarebbe spirato il 10/08/2023 (salvo sospensioni). Per effetto del rigetto è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Limita i motivi di ricorso e definisce i limiti entro cui il ricorso per cassazione può essere proposto; il ricorso è stato valutato nei limiti richiesti da tale disposizione
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 convertito con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte nell'ambito del procedimento (regole procedurali straordinarie adottate nel periodo di riferimento)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione in ordine alla valutazione della prova: non è ammessa la rinnovata valutazione del merito probatorio o della credibilità dei testi; la Corte può procedere soltanto se vi è un vizio di motivazione specificamente individuato
art. 157, primo comma, cod. pen.
Regola il decorso del termine di prescrizione del reato a partire dalla consumazione; utilizzata per il calcolo del termine estintivo relativo al reato più risalente
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Disciplina gli effetti della sospensione che incidono sul computo della prescrizione; la Corte ha ricordato l'esistenza di periodi di sospensione che possono prolungare il termine
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata con riferimento al rigetto del ricorso del ricorrente
principio del ne bis in idem (diritto sostanziale e processuale)
Richiama il divieto di essere processati o puniti due volte per lo stesso fatto materiale; la Corte ha precisato che l'identità del fatto va valutata nella materialità degli elementi costitutivi, ivi compresa la dimensione cronologica, e non si può dedurre da sovrapposizioni astratte
Massime di principio
- Ne bis in idem: per sostenere la preclusione per giudicato o il divieto di duplicazione del processo è necessario dimostrare l'identità materiale del fatto, comprensiva degli elementi essenziali e della cronologia; mere sovrapposizioni astratte di periodi temporali non sono sufficienti.
- Limiti della Cassazione su prove e testimonianze: la Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione della credibilità dei testimoni o la rilettura globale del materiale probatorio; i motivi che mirano a ciò sono inammissibili se non indicano punti di motivazione specifici, logici o giuridici viziati.
- Richiesta di annullamento per ne bis in idem: se la questione richiede nuovi accertamenti di fatto non è decisione tipica della Cassazione e deve essere proposta al giudice dell'esecuzione o al giudice del merito competente per eventuali verifiche supplementari.
- Calcolo della prescrizione: la decorrenza della prescrizione si calcola dalla consumazione del reato e va considerata ogni sospensione o interruzione; il difensore può invocare un principio di favore nel determinare la decorrenza ma deve fornire dati certi sul conteggio dei termini e delle sospensioni.
- Redazione dei motivi in cassazione: le censure devono essere precise e articolate, indicando esattamente quali passaggi motivazionali sarebbero viziati; generiche affermazioni o richieste di rivalutazione del merito sono destinate all'inammissibilità.
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