Cassazione Penale, Sentenza n. 8545/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, amministratrice della Società Agricola Cascina Pirola S.r.l., ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello del P.M., aveva annullato la revoca del sequestro operata dal G.I.P. e aveva ripristinato il sequestro preventivo del complesso aziendale ritenendo sussistere indizi del reato di cui all'art. 603-bis c.p. (sfruttamento del lavoro). Pilla ha contestato (1) l'erronea interpretazione secondo cui il controllo giudiziario ex art. 3 L. 199/2016 sarebbe incompatibile con il sequestro finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.), sostenendo che la disciplina dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. rende comunque applicabile il controllo anche nei sequestri funzionali alla confisca e rilevando che il richiamo all'art. 12-sexies, comma 4-bis del d.l. 306/1992 era a suo dire inappropriato perché abrogato; (2) la carenza di motivazione e l'errata applicazione delle norme sulla confiscabilità (artt. 240 e 603-bis.2 c.p.) sostenendo che la confisca non può essere data per scontata e che il G.I.P. avrebbe dovuto valutare l'idoneità del controllo giudiziario a tutelare le finalità del sequestro ai fini di confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione in materia di sequestro sia ammissibile solo per vizio di violazione di legge e che nel caso concreto non sussistesse alcuna violazione di legge né una motivazione del tutto mancante o illogica nel provvedimento impugnato. Sul merito ha confermato il principio secondo cui la misura del controllo giudiziario prevista dall'art. 3 della legge n. 199/2016 è alternativa al sequestro preventivo "impeditivo" (art. 321, comma 1 c.p.p.) e non è applicabile al sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.). Ha inoltre rilevato che l'abrogazione dell'art. 12-sexies, comma 4-bis del d.l. 306/1992 non produce un vuoto che autorizzi l'estensione del controllo giudiziario ai sequestri finalizzati alla confisca, dato che tale vuoto è colmato da altre previsioni (art. 240-bis c.p. e art. 104-bis disp. att. c.p.p.) che impongono, tra l'altro, la nomina dell'amministratore giudiziario nei sequestri di beni aziendali senza però modificare la natura ablativa della misura. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata devoluzione della questione in sede di appello. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 603-bis cod. pen.
Norma che incrimina l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro; la sua sussistenza è stata ritenuta dal Tribunale come base indiziaria per il sequestro preventivo dell'azienda.
art. 603-bis.2 cod. pen.
Prevede la confisca obbligatoria in relazione al reato di cui all'art. 603-bis; la Corte ha distinto tra sequestro finalizzato a confisca e sequestro impeditivo, rilevando che il controllo giudiziario non è applicabile al primo.
art. 321 cod. proc. pen.
distinzione tra sequestro preventivo "impeditivo" (comma 1) e sequestro preventivo funzionale alla confisca (comma 2)
Fondamentale distinzione voluta dal giudice: il controllo giudiziario ex art. 3 L.199/2016 è alternativa solo al sequestro impeditivo (comma 1) e non può sostituire il sequestro finalizzato alla confisca (comma 2).
art. 3 legge n. 199 del 2016
Introduce la misura del controllo giudiziario come alternativa al sequestro "impeditivo" nelle ipotesi in cui l'interruzione dell'attività possa danneggiare occupazione o valore aziendale; non è stata ritenuta applicabile ai sequestri finalizzati alla confisca.
art. 12-sexies, comma 4-bis, d.l. n. 306 del 1992
Norma richiamata dall'art. 3 L.199/2016 ma abrogata; la Corte ha osservato l'abrogazione e ha indicato che il vuoto apparente è colmato da altre disposizioni.
art. 240-bis cod. pen.
Norma richiamata dalla Corte quale fonte normativa in cui sono confluiti i casi di cosiddetta confisca "allargata", utile a colmare il richiamo normativo abrogato e a delineare la disciplina della confisca nei reati gravi.
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Prevede la necessità di nominare un amministratore giudiziario in tutti i casi di sequestro di beni aziendali; la Corte ha spiegato che la nomina dell'amministratore non equivale a sostituire la misura ablativa con il controllo giudiziario nei casi di confisca.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per vizio di violazione di legge; la Corte ha applicato questo limite al controllo di legittimità.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione; la Corte ha però ritenuto la questione non devoluta e quindi inammissibile nel presente giudizio di legittimità.
art. 240 cod. pen.
Norma generale in materia di confisca; evocata dalla ricorrente nella doglianza sulla presunta presunzione di pericolosità del bene e sulla necessità di un accertamento concreto per la confisca.
Massime di principio
- Il controllo giudiziario ex art. 3 L.199/2016 è misura alternativa esclusivamente al sequestro preventivo "impeditivo" (art. 321, comma 1 c.p.p.) e non è compatibile con il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.).
- Nei sequestri di beni aziendali finalizzati alla confisca si può nominare un amministratore giudiziario (art. 104-bis disp. att. c.p.p.), ma ciò non trasforma la natura ablativa del sequestro nè autorizza di per sé la sostituzione con il controllo giudiziario.
- La confisca dell'azienda nei reati di sfruttamento del lavoro non è automatica: occorre verificare il nesso di strumentalità specifico, non occasionale e non mediato, tra il bene e la condotta criminosa e valutare adeguatezza e proporzionalità della misura.
- L'abrogazione di una norma richiamata può creare un "vuoto apparente" che la giurisprudenza colma mediante l'individuazione di altre norme applicabili; ciò non legittima estensioni interpretative contrarie al testo vigente.
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è soggetto a limiti stringenti: ammissibile solo per violazione di legge e nei limiti della devoluzione delle questioni già poste in sede di impugnazione precedente.
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