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Sentenza

Sentenza n. 5080/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202513876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di decadenza da dieci nulla osta al lavoro subordinato rilasciati in favore di cittadini bangladesi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha impugnato dieci provvedimenti di decadenza adottati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Roma il 15 agosto 2025, ai sensi dell’art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999, per il decorso di oltre sei mesi dal rilascio dei nulla osta senza ingresso dei lavoratori in Italia né presentazione della proposta di conversione nei termini di legge. La ricorrente ha dedotto che il mancato ingresso non era imputabile né ad essa né ai lavoratori, poiché l’Ambasciata d’Italia a Dhaka aveva comunicato l’impossibilità di rilasciare i visti in applicazione dell’art. 3, comma 2, d.l. 145/2024. È stata inoltre ritenuta ammissibile la proposizione di un ricorso cumulativo, in ragione della connessione oggettiva e soggettiva tra gli atti, tutti fondati sulla medesima motivazione e riferiti allo stesso datore di lavoro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato tutti i provvedimenti di decadenza. Ha ritenuto che l’art. 3, comma 2, d.l. 145/2024 sospendesse l’efficacia dei nulla osta già rilasciati e sospendesse i procedimenti di rilascio dei visti fino alla conferma espressa dello Sportello Unico dell’esito positivo delle verifiche previste dalla legge. In tale situazione, la Prefettura avrebbe potuto dichiarare la sospensione dei nulla osta, ma non la loro decadenza per il mero decorso del termine semestrale. Qualora le verifiche avessero avuto esito negativo, l’amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento di revoca dei nulla osta, non un provvedimento di decadenza. Gli atti sono stati quindi annullati con riapertura dei procedimenti attivati dall’impresa. Le spese di lite sono state compensate, con restituzione del contributo unificato a carico delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999

    la validità del nulla-osta “è di sei mesi dalla data del rilascio stesso”

    La disposizione disciplina la validità temporale del nulla osta, ma non giustifica la dichiarazione di decadenza quando l’inefficacia temporanea e la sospensione del procedimento di visto derivano direttamente dall’art. 3, comma 2, d.l. 145/2024.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    È la disposizione richiamata quale base per i nulla osta al lavoro già rilasciati, la cui efficacia è stata sospesa dalla disciplina sopravvenuta.

  • art. 3, comma 2, d.l. 145/2024

    “Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell’art. 22 D. Lgs. n. 286/1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma”

    La norma impone la sospensione dell’efficacia dei nulla osta e dei procedimenti di rilascio dei visti pendenti, fino alla conferma espressa dello Sportello Unico. In presenza di verifiche ancora da svolgere, l’amministrazione non può qualificare la situazione come decadenza; in caso di esito negativo delle verifiche, deve adottare un provvedimento di revoca.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta sospende l’efficacia di nulla osta al lavoro già rilasciati e sospende i procedimenti di rilascio dei visti fino all’esito di verifiche amministrative, il decorso del termine ordinario di validità del nulla osta non legittima l’adozione di un provvedimento di decadenza.
  • In presenza della sospensione prevista dall’art. 3, comma 2, d.l. 145/2024, l’amministrazione deve mantenere sospesi i nulla osta e riaprire o proseguire i relativi procedimenti fino alla conclusione delle verifiche dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
  • L’eventuale esito negativo delle verifiche successive alla sospensione deve essere formalizzato mediante revoca del nulla osta, non mediante dichiarazione di decadenza fondata sul mancato ingresso del lavoratore entro sei mesi.
  • È ammissibile il ricorso cumulativo contro più provvedimenti quando sussistono connessione oggettiva e soggettiva, gli atti hanno identica motivazione e riguardano il medesimo datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoria

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