Cassazione Civile, Ordinanza n. 13867/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi alle annualità 2006 e 2007, con i quali l'Ufficio aveva determinato maggiori redditi IRES e IRAP e aveva qualificato la società come non operativa ai sensi dell'art. 30 della l. n. 724 del 1994. I giudici di primo grado avevano accolto il ricorso rilevando che l'inattività della società era dipesa dal mancato rilascio di autorizzazioni comunali per le opere programmate. In appello, la CTR aveva invece accolto la tesi dell'Ufficio per il 2007 e, per il 2006, aveva dato rilievo al rigetto dell'interpello disapplicativo. In Cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 30 l. n. 724 del 1994, sostenendo che l'istanza di disapplicazione dichiarata inammissibile non potesse essere considerata come mai presentata; 2) omessa motivazione sul perché l'istanza dovesse ritenersi non presentata; 3) violazione dell'art. 30, comma 4-bis, l. n. 724 del 1994, per avere la CTR ritenuto che la mancata presentazione dell'interpello precludesse ogni prova in giudizio delle situazioni oggettive che avevano impedito il raggiungimento dei ricavi minimi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ma ha accolto il terzo. Ha affermato che la presunzione di non operatività prevista dall'art. 30 l. n. 724 del 1994 è relativa e può essere vinta anche in giudizio mediante prova di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo, senza che la mancata presentazione dell'interpello disapplicativo precluda tale difesa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724
La disciplina sulle società non operative mira a disincentivare l'uso dello schema societario per finalità di mero godimento; la presunzione di non operatività è relativa e può essere superata con prova contraria di situazioni oggettive che impediscano il raggiungimento dei ricavi minimi.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973
L'interpello disapplicativo previsto dalla norma non costituisce l'unico strumento per ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva; la relativa prova può essere offerta anche in giudizio.
art. 10-bis l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato quale disciplina sostitutiva dell'interpello dopo l'abrogazione dell'art. 37-bis, per le disposizioni che vi facevano rinvio.
art. 4 d.l. 11 marzo 1997, n. 50, conv. l. 9 maggio 1997, n. 122
Ha modificato la formulazione dell'art. 30, confermando il riferimento alla prova contraria e dunque il carattere relativo della presunzione di non operatività.
art. 35, comma 15, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. l. 4 agosto 2006, n. 248
Ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 30, disciplinando l'interpello disapplicativo per oggettive situazioni che rendano impossibile il conseguimento dei ricavi e del reddito minimi.
art. 1, comma 109, l. 27 dicembre 2006, n. 296
Ha soppresso il riferimento alla prova contraria nella prima parte del comma 1 e ha eliminato la specificazione del carattere straordinario delle situazioni oggettive nel comma 4-bis.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge; nel caso dei primi motivi la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o non pertinenti rispetto alla reale ratio della decisione di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
La censura è stata dichiarata inammissibile perché non indicava un fatto storico omesso, ma si risolveva in una critica giuridica e, comunque, priva di specificità.
art. 24 Cost.
Richiamato per affermare l'esigenza di tutela giurisdizionale del contribuente, anche al di fuori della procedura di interpello.
art. 53 Cost.
Richiamato a sostegno del principio secondo cui la prova della disapplicazione può essere fornita in giudizio, in coerenza con la capacità contributiva.
art. 97 Cost.
Richiamato in collegamento con il buon andamento dell'amministrazione, a conforto dell'ammissibilità della prova giudiziale.
art. 2248 cod. civ.
Richiamato come espressione del più generale disfavore per l'uso del modulo societario per regolare una comunione di diritti reali secondo regole societarie.
art. 1, comma 199, l. n. 197 del 2022
Richiamato solo per la sospensione dei termini per il deposito del controricorso.
Massime di principio
- La presunzione legale di non operatività delle società di comodo ha natura relativa: il contribuente può vincerla dimostrando l'esistenza di situazioni oggettive, non dipendenti da una scelta imprenditoriale, che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo.
- L'interpello disapplicativo previsto dalla disciplina antielusiva non è condizione necessaria ed esclusiva per far valere la disapplicazione: la relativa prova può essere fornita anche direttamente nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo.
- Quando la decisione di merito non si fonda sul presupposto giuridico censurato dal ricorrente, la doglianza che attacca quel presupposto è inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non identifica un fatto storico decisivo omesso, ma si limita a criticare la ricostruzione giuridica o a dedurre in modo generico carenze motivazionali.
- La mancata presentazione dell'interpello non comporta automaticamente l'applicazione del reddito minimo senza possibilità di difesa in giudizio, poiché il sistema deve coordinarsi con il diritto di difesa del contribuente e con la prova contraria in sede contenziosa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13735/2024 del 17/05/2024
- ordinanza_civile · 17 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13736/2024 del 17/05/2024
- ordinanza_civile · 17 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13738/2024 del 17/05/2024
- ordinanza_civile · 17 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13742/2024 del 17/05/2024
- ordinanza_civile · 17 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13743/2024 del 17/05/2024
- ordinanza_civile · 17 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13745/2024 del 17/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →