Cassazione Penale, Sentenza n. 41780/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13 aprile 2023 con cui il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Le accuse contestate riguardano la partecipazione ad un'associazione finalizzata all'acquisto e alla rivendita di autoveicoli di origine illecita (capo 1) e due reati 'scopo' qualificati ai sensi dell'art. 497-bis c.p., nonché reati di falso. Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione e insussistenza di gravi indizi sul reato associativo; (2) violazione di legge relativamente ai reati di falso, deducendo che non sarebbe stata provata la validità per l'espatrio del documento d'identità rinvenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che le censure fossero una diversa valutazione dei fatti e non contestassero specifiche violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione; ha richiamato il consolidato principio per cui ai fini cautelari è richiesto un grado di indizi più mitigato rispetto al giudizio di merito, e ha richiamato le argomentazioni del giudice territoriale (documenti falsi, intercettazioni, riconoscimenti fotografici, dichiarazioni di terzi, partecipazione alle trasferte e ruolo sovraordinato del ricorrente) come elementi idonei a fondare la misura. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile sia perché la questione non era stata dedotta in sede di riesame (quindi preclusa in Cassazione) sia perché il ricorrente si è limitato a censurare la forma della prova documentale senza contestare l'esistenza del fatto accertato (la validità per l'espatrio del documento), che invece la corte territoriale aveva dichiarato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 273 c.p.p.
Il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" per l'adozione di misure cautelari richiede un livello di probabilità meno rigoroso rispetto all'indagine probatoria richiesta per il giudizio di merito; è sufficiente ogni elemento idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità.
art. 192 c.p.p.
commi richiamati: comma 1-bis, commi terzo e quarto
La Corte ricorda che il comma 2 (che richiede indizi gravi, precisi e concordanti) non è richiamato per le misure cautelari; pertanto non si applicano gli stessi criteri rigorosi del giudizio definitivo.
art. 497-bis c.p.
Norma evocata per la qualificazione dei reati 'scopo' contestati: la sentenza registra che alcuni reati contestati sono qualificati secondo tale disposizione e che i fatti a carico del ricorrente sono stati ritenuti sufficienti per la misura cautelare.
Massime di principio
- Per l'applicazione di una misura cautelare personali il livello di prova richiesto ("gravi indizi") è meno stringente rispetto al giudizio di merito: il riesame della Cassazione non consente una riconsiderazione globale e più severa delle prove, ma solo il controllo della presenza di un apparato logico-argomentativo.
- Le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti o chiedere una "rilettura" degli elementi probatori sono inammissibili in Cassazione, salvo che non denunciino specifiche violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione.
- Questioni di fatto non dedotte in sede di riesame (o che richiedono accertamenti probatori specifici) sono generalmente inammissibili in Cassazione per la preclusione del sindacato di fatto.
- Quando si contesta la validità di documenti o la prova materiale, è necessario porre il tema in termini concreti e far valere l'assenza del fatto (es. l'inesistenza della validità per l'espatrio), non limitarsi a rilievi formali sulla documentazione prodotta.
- In situazioni analoghe è utile concentrare i motivi di impugnazione su profili di diritto o su palese illogicità della motivazione, e non su una mera divergenza valutativa dei fatti, per evitare l'inammissibilità del ricorso.
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