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Ordinanza

Ordinanza n. 6766/2026 - Roma, Sezione 2B

A) con riferimento al RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO: per la condanna di parte resistente – previo accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso depositata in data 29.8.2025 – all’ostensione degli atti ivi enucleati; B) con riferimento al PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: per l’annullamento di tutti i documenti ostesi da Roma Capitale, unitamente alla nota del 6 novembre 2025, prot. n. 155329, trasmessa in data 11 novembre 2025; nonché per la condanna di Roma Capitale – previo accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza presentata a mezzo PEC in data 27 novembre 2025 dalla ricorrente – all’attivazione dei poteri di verifica e sorveglianza del territorio in relazione all’opera abusiva realizzata presso l’unità immobiliare, sita a Roma, Via Vitozzi n. 74 e, quindi, all’adozione di un provvedimento espresso in tal senso; C) con riferimento al SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: per l’annullamento della nota prot. n. 4136 di Roma Capitale, trasmessa a mezzo PEC in data 14 gennaio 2026, con cui l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di segnalazione edilizia trasmessa dalla ricorrente in data 17 novembre 2025;

Giustizia amministrativa202512905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso nel merito le domande di accesso, di annullamento e di accertamento del silenzio. Ha ritenuto che il cumulo oggettivo delle domande proposte con il ricorso introduttivo e con i due ricorsi per motivi aggiunti impropri imponesse, ai sensi dell'art. 32 c.p.a., il mutamento del rito. Ha quindi disposto che l'intero giudizio prosegua nelle forme ordinarie e ha demandato alla Segreteria gli adempimenti necessari.

TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso, documentazione ostesa e relative note amministrative, silenzio sull'istanza di attivazione dei poteri di vigilanza edilizia e diniego di una segnalazione edilizia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso del 29 agosto 2025 e la conseguente ostensione degli atti richiesti. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, qualificato dal Collegio come improprio, ha chiesto l'annullamento dei documenti ostesi da Roma Capitale e della nota del 6 novembre 2025, nonché, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza del 27 novembre 2025 e la condanna dell'amministrazione ad attivare i poteri di verifica e sorveglianza edilizia in relazione a una presunta opera abusiva. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha chiesto l'annullamento della nota con cui Roma Capitale ha rigettato la segnalazione edilizia del 17 novembre 2025. Il Collegio ha rilevato il cumulo oggettivo di domande soggette a riti diversi, riconducibili agli artt. 29, 116 e 117 c.p.a., e la conseguente necessità di disporre il mutamento del rito.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    La domanda di annullamento proposta con i motivi aggiunti rientra nel rito ordinario di impugnazione degli atti amministrativi.

  • art. 32 c.p.a.

    In presenza di cumulo oggettivo di domande soggette a riti diversi, il giudice dispone il mutamento del rito affinché l'intero giudizio prosegua nelle forme ordinarie.

  • art. 116 c.p.a.

    Il ricorso introduttivo comprende una domanda relativa all'accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 117 c.p.a.

    Il primo ricorso per motivi aggiunti comprende una domanda avverso il silenzio-inadempimento dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Quando nello stesso giudizio sono cumulate domande soggette al rito ordinario, al rito speciale sull'accesso e al rito avverso il silenzio, il giudice amministrativo può disporre, ai sensi dell'art. 32 c.p.a., il mutamento del rito affinché l'intera controversia prosegua nelle forme ordinarie.
  • I ricorsi per motivi aggiunti che introducono domande autonome e non connesse all'atto già impugnato possono essere qualificati come impropri; il loro contenuto va comunque considerato ai fini della corretta individuazione del rito applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiurisdizione e ripartoAbusi edilizi e sanzioni
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione

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