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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7799/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zappaterreno è stato accusato di avere illegalmente portato in luogo pubblico un fucile (verosimilmente semiautomatico cal. 12). Gli agenti della Polizia Locale lo avrebbero visto imbracciare l'arma attraverso il finestrino; lui, vistosi avvicinare, si sarebbe dato alla fuga abbandonando l'arma che non è stata più ritrovata. Nel corso delle operazioni è stata poi rinvenuta una cartuccia calibro 12 e, nell'auto dell'imputato, quattro lacci metallici utili per la cattura fraudolenta della fauna selvatica. In appello e in primo grado è stata concessa la circostanza attenuante generica e riconosciuta la recidiva specifica, con condanna a 1 anno e 6 mesi e confisca della munizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva (chiedeva una perizia balistica per confrontare bossoli che asserisce di aver trovato con le armi in dotazione agli agenti, sostenendo di non avere avuto un fucile ma un bastone e che gli agenti avrebbero sparato); (2) errata applicazione della recidiva eccessiva e calcolo della pena, sostenendo che alcuni precedenti non potevano essere computati o si erano estinti e che i precedenti rilevanti sono ormai risalenti e non idonei a fondare la recidiva.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure: non è ammessa in sede di legittimità la rivalutazione dei fatti quando la critica si limiti a chiedere diversa ricostruzione probatoria; la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta logica e priva di contraddizioni. Sui bossoli prodotti tardivamente la Corte ha condiviso i rilievi del Tribunale circa l'assenza di prova certa del luogo e del tempo del ritrovamento e la possibile origine alternativa; quindi la richiesta di perizia balistica non poteva scalfire il convincimento del giudice. Quanto alla recidiva, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione concreta operata dal giudice di merito (tenendo conto della natura e omogeneità dei precedenti, della personalità dell'imputato e della perdurante propensione al reato), e non ha trovato eccessiva la pena applicata. Di conseguenza la sentenza di merito è confermata.

Norme richiamate

  • legge 02 ottobre 1967, n. 895, artt. 4 e 7

    Norme relative alla disciplina dell'attività venatoria e del possesso di armi legate alla caccia; la Corte ha ritenuto integrato il reato riferito al porto/possesso illegale dell'arma in luogo pubblico in base alla ricostruzione fattuale (arma vista dagli operanti, munizione compatibile ritrovata, elementi indiziari).

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità). La Corte ha però ritenuto che la lamentela consistesse in una rivalutazione dei fatti più che in un vizio specifico della motivazione desumibile dal testo della sentenza, con conseguente infondatezza della doglianza.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiesto per la presunta mancata assunzione di prova decisiva (perizia balistica). La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sul merito probatorio e ha condiviso la valutazione del giudice di merito circa l'inadeguatezza e la tardività degli elementi probatori posti a fondamento della richiesta.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla doglianza sull'insufficiente motivazione in ordine alla recidiva e alla pena; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla quantificazione della pena, essendo la valutazione della recidiva e della personalità del reo compiuta in concreto e documentata dal giudice di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto per i limiti di esposizione dei motivi in cassazione (esposizione entro i limiti strettamente necessari). La sentenza rispetta i requisiti di motivazione e di esposizione richiesti.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma relativa alla recidiva: la Corte ha confermato l'applicazione della recidiva in concreto, valutando la natura e la ripetitività dei precedenti e la pericolosità sociale dell'imputato.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze e determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato sull'entità della pena applicata, tenendo conto delle circostanze e della personalità del condannato.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita la riesame libero e comparativo delle prove: le censure che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili se si limitano a riproporre una diversa ricostruzione senza far emergere un vizio specifico della motivazione.
  • La mancata produzione o la tardiva immissione in processo di elementi probatori (es. bossoli repertati o prodotti dopo anni) indebolisce la loro efficacia e può giustificare il rigetto della richiesta di accertamenti supplementari come decisivi.
  • Il mancato ritrovamento dell'arma non esclude automaticamente la responsabilità se ci sono altri elementi indiziari concreti e coerenti (identificazione visiva da parte degli agenti, munizione compatibile ritrovata, strumenti idonei rinvenuti nell'auto, condotta di fuga).
  • La richiesta di perizia balistica può essere rilevante ma perde efficacia se la catena di custodia o il contesto di repertamento degli oggetti è dubbio o tardivo; il giudice di merito valuta anche tali profili di attendibilità.
  • L'accertamento della recidiva va compiuto in concreto: il giudice deve considerare natura, omogeneità e distanza temporale dei precedenti, nonché la personalità del reo; la mera anzianità dei precedenti non impedisce automaticamente l'applicazione della recidiva se risulta una persistenza della condotta delittuosa.
  • Nelle contestazioni di rilevanza penale, l'atteggiamento processuale del reo (es. fuga, mancata spiegazione immediata) può essere valorizzato dal giudice come elemento indiziario rilevante a sostegno della responsabilità.

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