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Interpello

Risposta n. 82 del 22/11/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che gli assegni della Leva civica volontaria regionale siano esenti, per analogia con quelli del servizio civile universale ex art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 40/2017, con conseguente possibilità di considerare la figlia a carico.

Trattamento fiscale degli assegni per la Leva civica volontaria regionale e verifica della condizione di familiare a carico

Il quesito

Il contribuente chiede se gli importi percepiti dalla figlia per la Leva civica volontaria regionale siano esenti come quelli del servizio civile universale, se la figlia possa essere considerata fiscalmente a carico e se la Certificazione Unica emessa debba essere corretta o riclassificata tra i redditi esenti.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che i compensi della Leva civica volontaria regionale non beneficino dell’esenzione prevista per il servizio civile universale, poiché si tratta di istituti diversi e non assimilabili; gli importi sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR, concorrono al reddito complessivo e rilevano ai fini del limite per il familiare fiscalmente a carico.

Assegni per la Leva civica volontaria regionale: inquadramento fiscale e familiare a carico

L’interpello riguarda il trattamento fiscale degli importi percepiti da una giovane nell’ambito di un contratto di Leva civica volontaria regionale e la conseguente possibilità, per il genitore, di considerarla fiscalmente a carico. L’istanza nasce dal confronto tra il regime della Leva civica regionale e quello del servizio civile universale, introdotto dal D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40.

Fattispecie esaminata

ALFA segnala che la figlia ha sottoscritto un contratto di Leva civica volontaria regionale con l’Associazione dei Comuni per 12 mesi, con decorrenza maggio 2017. Nel 2017 ha percepito un contributo mensile per i giorni di competenza dell’anno, per un totale risultante da Certificazione Unica pari a 3.036,60 euro.

Il contratto allegato precisa che la Leva civica volontaria regionale è stata istituita dalla Regione con legge regionale e che il contributo erogato al volontario non costituisce né retribuzione da lavoro dipendente né prestazione professionale, ma reddito assimilabile al lavoro dipendente ex art. 47, ora art. 50, del DPR n. 917/1986.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede:

  • se la figlia possa essere considerata familiare fiscalmente a carico nella dichiarazione dei redditi 2017, con diritto alle relative detrazioni;
  • se la Certificazione Unica rilasciata sia corretta oppure se l’importo debba essere indicato nel quadro dei redditi esenti.

Soluzione interpretativa proposta

L’istante ritiene che gli assegni percepiti per la Leva civica volontaria regionale debbano essere trattati come esenti, analogamente agli assegni attribuiti agli operatori del servizio civile universale ai sensi dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 40/2017. Da ciò deduce che la figlia possa essere considerata fiscalmente a carico.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama innanzitutto la propria prassi precedente in materia di servizio civile, in particolare:

  • circolare n. 24 del 10 giugno 2004;
  • risoluzione n. 127 del 2017.

Da tali documenti emerge che, quando mancano i presupposti per qualificare il rapporto come lavoro dipendente, le somme percepite per il servizio di volontariato civile sono redditi di collaborazione coordinata e continuativa, quindi redditi assimilati al lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR.

Ne consegue l’obbligo per il sostituto d’imposta di:

  • operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 600/1973;
  • rilasciare la Certificazione Unica;
  • presentare il modello 770 ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 322/1998;
  • applicare l’IRAP ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997.

L’Agenzia esamina poi il D.Lgs. n. 40/2017, osservando che:

  • l’art. 6 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di programmazione, organizzazione, attuazione e controllo del servizio civile universale;
  • l’art. 7, ultimo comma, salva la facoltà delle Regioni di istituire, nella propria autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale;
  • l’art. 16 stabilisce che il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del contratto tra il giovane e la Presidenza del Consiglio dei ministri e prevede, al comma 3, che gli assegni agli operatori del servizio civile universale siano esenti da imposizioni tributarie.

Viene inoltre richiamato il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, prot. n. 102361 del 21/05/2018, che ribadisce la netta distinzione tra servizio civile universale e servizi civili regionali, nonché la non assimilabilità di questi ultimi al primo.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che, nel caso concreto, il contratto di Leva civica volontaria regionale è stato stipulato tra l’Associazione dei Comuni e la figlia del contribuente, non con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Questo dato, insieme alla previsione normativa dell’art. 7 del D.Lgs. n. 40/2017, evidenzia che il servizio civile regionale è un istituto distinto e non assimilabile al servizio civile universale.

Per tale ragione, l’esenzione prevista per gli assegni del servizio civile universale non può essere estesa in via analogica ai compensi erogati nell’ambito della Leva civica volontaria regionale. L’Agenzia richiama il principio generale secondo cui le norme agevolative, specialmente quelle fiscali, non sono suscettibili di interpretazione analogica estensiva oltre i casi espressamente previsti.

Di conseguenza, gli importi percepiti dalla figlia devono essere qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, come peraltro già indicato nella Certificazione Unica allegata all’istanza.

Effetti sulla condizione di familiare a carico

Poiché tali importi concorrono alla formazione del reddito complessivo del percettore ai sensi dell’art. 8, comma 1, del TUIR, essi rilevano anche ai fini del limite reddituale previsto dall’art. 12, comma 2, del TUIR per la qualifica di familiare fiscalmente a carico, pari a 2.840,51 euro.

Pertanto, in presenza di un reddito annuo di 3.036,60 euro, la figlia non può essere considerata fiscalmente a carico per l’anno d’imposta 2017.

Conclusioni operative

L’interpello si conclude nel senso che:

  • gli assegni della Leva civica volontaria regionale non sono esenti da imposizione;
  • la Certificazione Unica emessa non è, in linea generale, errata sotto il profilo della qualificazione reddituale;
  • gli importi devono essere trattati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • non è possibile fruire delle detrazioni per familiare a carico, poiché il reddito percepito supera il limite previsto dall’art. 12, comma 2, del TUIR.

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