Cassazione Penale, Sentenza n. 48261/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bari del 20/05/2021 che aveva rigettato la richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione (detenzione cautelare dal 17/11/2010 al 24/03/2014). Il ricorrente era stato inizialmente accusato di omicidio (art.575 c.p.) e reati connessi agli illeciti sulle armi (L. n.497/1974), condannato in primo grado e poi assolto in appello. Le precedenti ordinanze di liquidazione dell'indennizzo erano state annullate dalla Cassazione per carenza motivazionale circa l'assenza della causa ostativa (dolo o colpa grave). In questa sede il ricorrente denunciava violazione degli artt. 627 e 314 c.p.p., illogicità della motivazione e travisamento dell'istruttoria, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente valorizzato dichiarazioni ritenute inattendibili (in particolare di Biagio Azzilonna) e fatti esclusi dalla sentenza assolutoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto della domanda di riparazione pronunciato dalla Corte d'appello di Bari. I giudici di legittimità hanno ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del giudice territoriale, il quale aveva valutato, in sede ex ante, elementi diversi dalla mera sentenza assolutoria (frequentazioni del richiedente con soggetti del circuito criminale, partecipazione ad attività di spaccio, la presenza a un incontro del 29/9/2010 anche se non provato il conferimento del mandato omicidiario, la partenza per il Brasile quale elemento sintomatico di alibi), come idonei a integrare una condotta gravemente colposa sinergica con l'intervento dell'autorità. La Corte ha precisato che, dopo la modifica normativa (d.lgs. n.188/2021), il mero silenzio dell'imputato non può più essere valorizzato ai fini dell'accertamento della colpa grave; tuttavia, essendo la vicenda iniziata anteriormente alla riforma, la Cassazione ha effettuato la "prova di resistenza" verificando che gli altri elementi posti a fondamento del rigetto erano sufficienti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata riconosciuta la rifusione delle spese al Ministero resistente a causa della genericità della sua memoria.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina la causa ostativa al diritto all'equa riparazione (dolo o colpa grave). La Corte ricorda che il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta del richiedente abbia concorso a creare la falsa apparenza del reato e che la colpa grave può consistere in comportamenti extraprocedimentali o in dichiarazioni/frequentazioni rilevanti. Dopo il d.lgs. n.188/2021, il mero esercizio della facoltà di non rispondere non può essere valorizzato come condotta ostativa.
art. 627 cod. proc. pen.
Articolo richiamato dal ricorrente (contestazione di violazione procedurale). La decisione di legittimità si focalizza principalmente sull'art.314 e sulla valutazione ex ante della colpa grave; non emerge che l'art.627 abbia cambiato l'esito del giudizio.
art. 575 cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio; citata nei fatti come reato inizialmente contestato al ricorrente. Serve per contestualizzare la gravità delle accuse all'origine della custodia cautelare.
Legge n. 497 del 1974
artt. 10, 12, 14 L. n. 497/1974
Norme in materia di armi e munizioni, richiamate nei capi di imputazione originari. Utili per ricostruire il quadro indiziario che portò alla misura cautelare.
D.Lgs. n. 188/2021
art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188/2021 (modifica art. 314 c.p.p.)
Ha riformulato l'ultima parte dell'art.314 c.p.p. escludendo la possibilità di valutare il mero silenzio dell'imputato come elemento ostativo al diritto all'indennizzo, adeguando la normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2016/343.
Direttiva (UE) 2016/343
Direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016
Richiamata come fonte normativa e politica che ha giustificato la modifica del codice di procedura penale in materia di tutela della presunzione di innocenza e del diritto di non rispondere.
art. 64 cod. proc. pen.
art. 64, comma 3, lett. b), c.p.p.
Riferimento alla facoltà di non rispondere dell'imputato; la Corte chiarisce che l'esercizio di tale diritto non può essere utilizzato per negare l'indennizzo secondo la nuova disciplina.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta del richiedente abbia effettivamente contribuito a creare la falsa apparenza del reato; non è vincolato dall'esito del processo penale quanto all'accertamento del reato.
- La colpa grave ostativa all'indennizzo può derivare da comportamenti extraprocedimentali o processuali (es. frequentazioni con soggetti criminali, partecipazione ad attività illecite, comportamenti sintomatici come la ricerca di un alibi), purché adeguatamente motivati in rapporto alla misura cautelare adottata.
- Dopo il d.lgs. n.188/2021, il mero silenzio dell'imputato non può essere valorizzato come condotta gravemente colposa ai fini dell'esclusione dell'indennizzo; in cause anteriori alla riforma la Cassazione effettua la "prova di resistenza" per verificare se gli altri elementi da soli giustifichino la decisione del giudice di merito.
- Le frequentazioni "ambigue" assumono rilievo solo se è dimostrabile la loro reale idoneità a collegare il richiedente al circuito criminale (qualità e tipo del rapporto, consapevolezza dell'attività illecita, non necessità della frequentazione).
- La motivazione del giudice della riparazione deve descrivere e confrontare specificamente la condotta del richiedente con le ragioni dell'intervento cautelare; apprezzamenti di fatto supportati da motivazione congrua sono in linea di principio insindacabili in sede di legittimità.
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