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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14855/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con motivo unico per violazione di legge: il ricorrente contestava la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale di Marsala (ordinanza 03/08/2023). La difesa sosteneva che la revoca si fondava su una precedente condanna del 05/01/2015 non risultante dal certificato penale all'epoca della decisione di merito del 2020 e che, essendo tale causa ostativa non documentalmente nota al giudice della cognizione al momento della concessione, la sospensione non avrebbe potuto essere revocata ai sensi dell'art. 164, comma quarto, c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ricordato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena in presenza di cause ostative, salvo che tali cause fossero documentalmente ed effettivamente note al giudice della cognizione al momento della concessione. Per accertare ciò il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione; la conoscenza rilevante è quella documentale effettiva, non la sola conoscibilità. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione ha effettuato l'istruttoria richiesta e risultava che il certificato penale agli atti del giudice di cognizione non riportava la sospensione concessa con la sentenza del 2015; inoltre il ricorrente non ha specificamente allegato e provato il contrario. Condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 164, comma 4, codice penale

    La revoca della sospensione condizionale della pena è prevista se sussistono cause ostative; tali cause impediscono il beneficio solo se non erano documentalmente ed effettivamente note al giudice che ha concesso la sospensione

  • art. 674, comma 1-bis, codice di procedura penale

    Regola la richiesta del pubblico ministero al giudice dell'esecuzione per la revoca della sospensione condizionale della pena

  • art. 168, comma 4, codice penale

    Richiamato quale norma pertinente al procedimento di revoca della sospensione condizionale della pena

  • art. 666, comma 5, codice di procedura penale

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori d'ufficio, inclusa l'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione per verificare la documentazione inerente al beneficio concesso

  • art. 616, codice di procedura penale

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015 (Longa) - giurisprudenza

    Principio di diritto secondo cui la revoca in esecuzione è preclusa solo se la causa ostativa era effettivamente e documentalmente nota al giudice della cognizione al momento della concessione del beneficio

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva è legittima se esistono cause ostative che non risultavano documentalmente al giudice che ha concesso il beneficio al momento della decisione
  • Ciò che rileva non è la mera 'conoscibilità' della causa ostativa, ma la conoscenza effettiva e documentale da parte del giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del procedimento di merito per verificarlo
  • Il giudice dell'esecuzione ha poteri istruttori d'ufficio (art. 666 c.p.p.) e deve accertare preliminarmente la presenza o meno, negli atti, della causa ostativa prima di procedere alla revoca
  • Il ricorrente in cassazione deve specificamente dedurre e allegare elementi di fatto contrari alla ricostruzione documentale del giudice dell'esecuzione; deduzioni generiche o non provate sono inefficaci
  • Se il certificato penale o gli atti del giudice di cognizione non riportano la precedente sospensione, la revoca disposta in esecuzione trova fondamento e il ricorso del condannato è destinato a essere rigettato; conseguono, di norma, le spese processuali a carico del ricorrente

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