Cassazione Civile, Ordinanza n. 29019/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, quindi, l’esito sfavorevole ai ricorrenti della sentenza d’appello che aveva mantenuto ferma la revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle resistenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva promosso azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, la costituzione di un fondo patrimoniale su diversi immobili effettuata dai coniugi dopo l’emissione di decreti ingiuntivi verso due società correntiste debitrici principali, delle quali uno dei coniugi era fideiussore. I giudici di merito avevano accolto la revocatoria ritenendo sussistenti il credito, ancorché contestato in opposizione ai decreti ingiuntivi, l’eventus damni e la scientia damni. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame delle perizie estimative che avrebbero dimostrato l’ampiezza del patrimonio residuo estraneo al fondo e dunque l’assenza di pregiudizio per la garanzia patrimoniale; 2) violazione delle norme sulla rilevabilità d’ufficio della nullità, sostenendo che i contratti di fideiussione fossero nulli perché conformi allo schema ABI censurato in sede antitrust, con conseguente insussistenza del credito azionato in revocatoria. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a contestare una valutazione di merito e non l’omesso esame di un fatto storico decisivo; ha ritenuto il secondo inammissibile perché la nullità non era stata adeguatamente allegata e provata nei gradi di merito, perché comunque la dedotta nullità antitrust delle fideiussioni omnibus richiede la produzione del provvedimento della Banca d’Italia e dello schema ABI, e perché l’azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di crediti eventuali o litigiosi, non essendo preclusa dalla contestazione del titolo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se investe un fatto storico, principale o secondario, e non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 1421 c.c.
La nullità può essere rilevata d’ufficio, ma solo se i relativi presupposti di fatto sono stati tempestivamente allegati e risultano acquisiti al giudizio nel rispetto delle preclusioni processuali.
art. 2 l. n. 287/1990
La violazione della normativa antitrust può fondare la nullità di clausole contrattuali, ma la relativa deduzione deve poggiare sui necessari presupposti fattuali e documentali.
art. 1419 c.c.
Le fideiussioni «a valle» di intese anticoncorrenziali sono considerate parzialmente nulle, non integralmente nulle, salvo prova che senza le clausole nulle il contratto non sarebbe stato concluso.
art. 2740 c.c.
La costituzione del fondo patrimoniale, limitando l’aggressione dei beni vincolati, può integrare una riduzione della garanzia patrimoniale generale del creditore.
art. 2901 c.c.
L’azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche a tutela di crediti eventuali o litigiosi; il credito non deve essere necessariamente certo e liquido al momento dell’atto dispositivo.
art. 36 c.p.c.
Il rapporto tra nullità del titolo e azione revocatoria non è di dipendenza nello stesso titolo, ma di mera pregiudizialità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato il presupposto processuale del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio: è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la diversa lettura di perizie o allegazioni di parte.
- La rilevazione d’ufficio della nullità contrattuale non elide le preclusioni processuali: il giudice può rilevare la nullità solo sulla base di fatti già allegati e provati tempestivamente nel giudizio di merito.
- La nullità antitrust delle fideiussioni «a valle» dell’intesa ABI non può essere affermata in astratto: occorre dimostrare la natura della fideiussione, l’epoca di stipula, la corrispondenza delle clausole allo schema vietato e la concreta incidenza della nullità sul debito garantito.
- La nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI non si estende automaticamente all’intero contratto; l’estensione richiede prova che, senza le clausole nulle, il contratto non sarebbe stato concluso.
- L’azione revocatoria ordinaria è esperibile anche a tutela di crediti eventuali o litigiosi e non è preclusa dalla contestazione del titolo debitorio, perché la cognizione sul credito nel giudizio revocatorio è solo incidentale.
- La costituzione di un fondo patrimoniale può essere revocata se rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito, anche quando il debitore conservi altri beni, dovendosi valutare in concreto l’effettiva incidenza dell’atto sulla garanzia patrimoniale.
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