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Sentenza

Sentenza n. 10411/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - della nota del 3 gennaio 2023, con la quale l'Autorità nazionale anticorruzione ha comunicato alla Azimut Lavori di Concetto La Spina & c. s.a.s., di aver inserito a suo carico una annotazione “nel casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, secondo quanto stabilito dal Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla deliberazione n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020 (deliberazione n. 721 del 2020)”, relativamente ai seguenti appalti espletati dal Comune di Ragusa ed aventi ad oggetto: a) “Realizzazione dei lavori di intervento per la promozione dell'eco efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria nella Scuola Materna Psaumida - CIG 9145769f52”; b) “Lavori di recupero alloggi di proprietà comunale per incrementare la disponibilità di alloggi sociali - lotto 1 (Ragusa ovest) - CIG 8911387530”; - la nota del 25 luglio 2022, con la quale l'ANAC, su segnalazione del Comune di Ragusa, con note del 13 giugno 2022 e 7 luglio 2022, ha comunicato alla Azimut l'avvio del procedimento di annotazione nel suddetto casellario informatico; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202303705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione nel casellario informatico ANAC relativa all'esclusione da due gare per mancata trasmissione delle giustificazioni sui costi della manodopera, nonché il precedente avvio del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato l'annotazione sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 8 e 15 del regolamento ANAC sul casellario, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Secondo la ricorrente, la mancata giustificazione dei costi della manodopera e, più in generale, l'esclusione per anomalia dell'offerta non costituirebbero notizie utili ai fini dell'iscrizione nel casellario, non essendo fattispecie espressamente tipizzate dall'art. 213, comma 10, o dall'art. 8 del regolamento. È stata inoltre dedotta la carenza delle garanzie partecipative, dell'istruttoria e della motivazione in ordine alla rilevanza della notizia. I fatti segnalati, consistenti nella mancata produzione delle giustificazioni richieste in due distinte procedure di gara, non erano tuttavia contestati nella loro materialità.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. L'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 consente all'ANAC di inserire nel casellario, oltre alle iscrizioni riferite all'art. 80, le ulteriori informazioni utili alla verifica dei gravi illeciti professionali e alla valutazione dell'affidabilità degli operatori economici. L'art. 8 del regolamento ANAC ricomprende nella sezione B le informazioni relative a provvedimenti di esclusione o revoca dell'aggiudicazione fondati su motivi di esclusione o su situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore. La condotta omissiva, ripetuta in due gare, consistente nel non aver trasmesso le giustificazioni sui costi della manodopera, è stata ritenuta astrattamente indicativa di scarsa serietà e affidabilità professionale e potenzialmente rilevante per le future valutazioni delle stazioni appaltanti. L'ANAC non deve accertare in via definitiva il grave illecito professionale né sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione dell'affidabilità dell'impresa; deve verificare la non manifesta infondatezza dei fatti e la loro utilità potenziale per le finalità del casellario, motivando su tali profili. Nel caso concreto l'Autorità ha indicato sia la veridicità dei fatti, non contestati, sia la loro possibile rilevanza ai fini della valutazione dell'affidabilità professionale. Non è stata ravvisata una lesione della partecipazione procedimentale, poiché l'impresa aveva ricevuto la comunicazione di avvio e presentato memorie, i cui contenuti erano stati considerati nel provvedimento. L'audizione non era necessaria, non essendo stati indicati ulteriori elementi che la ricorrente avrebbe inteso rappresentare. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016

    L'Autorità gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80. L'Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84.

    La disposizione consente l'inserimento di ulteriori informazioni utili alla verifica dei gravi illeciti professionali e dell'affidabilità degli operatori. L'utilità consiste nella potenziale rilevanza della notizia per le successive valutazioni della stazione appaltante; l'ANAC deve verificarne la non manifesta infondatezza e motivarne la rilevanza, senza compiere l'accertamento definitivo dell'illecito.

  • art. 80, comma 5, d.lgs. 50/2016

    Le vicende professionali idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore possono rilevare ai fini della valutazione del grave illecito professionale da parte della singola stazione appaltante.

  • art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016

    La mancata trasmissione delle giustificazioni richieste sui costi della manodopera impedisce alla stazione appaltante di svolgere la verifica prevista dalla disciplina di gara e può fondare l'esclusione.

  • art. 30, comma 3, d.lgs. 50/2016

    Gli obblighi in materia di lavoro, inclusi quelli derivanti dalla normativa europea, nazionale e dalla contrattazione collettiva, rientrano tra gli obblighi rilevanti nell'esecuzione dei contratti pubblici.

  • art. 8 del Regolamento ANAC sul casellario informatico, delibera n. 861/2019, come modificato dalla delibera n. 721/2020

    La sezione B comprende le notizie relative a esclusioni o revoche dell'aggiudicazione fondate su motivi di esclusione o su altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico.

  • art. 15 del Regolamento ANAC sul casellario informatico, delibera n. 861/2019, come modificato dalla delibera n. 721/2020

    L'audizione dell'operatore che la richieda non è automatica: il dirigente dell'ufficio dispone di una facoltà valutativa circa la necessità della convocazione, purché il contraddittorio procedimentale sia stato comunque assicurato.

Massime di principio

  • L'ANAC può annotare nel casellario informatico, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, anche notizie non espressamente tipizzate come iscrizioni obbligatorie, quando siano veritiere, non manifestamente infondate e astrattamente rilevanti per la successiva verifica dell'integrità e affidabilità dell'operatore economico.
  • Ai fini dell'annotazione, l'ANAC non deve accertare in via definitiva la sussistenza del grave illecito professionale, né sostituirsi alla stazione appaltante nella valutazione concreta dell'affidabilità dell'operatore; deve verificare la consistenza fattuale della segnalazione e la sua potenziale utilità per le future procedure di gara.
  • La mancata trasmissione, anche reiterata, delle giustificazioni sui costi della manodopera richieste dalla stazione appaltante può costituire una notizia utile per il casellario, in quanto potenzialmente indicativa di scarsa serietà e affidabilità professionale e idonea a incidere sulle future valutazioni della stazione appaltante.
  • L'annotazione nel casellario avente funzione informativa non determina automaticamente l'esclusione dalle gare: la valutazione degli effetti della vicenda sull'affidabilità dell'operatore resta rimessa alla stazione appaltante nell'ambito della singola procedura.
  • Il contraddittorio nel procedimento di annotazione è soddisfatto quando l'operatore riceve la comunicazione di avvio e può presentare memorie e documenti; l'audizione personale può essere omessa se l'amministrazione ritiene sufficienti gli elementi acquisiti e l'interessato non indica ulteriori circostanze da rappresentare.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACRequisiti di partecipazione ed esclusionePartecipazione al procedimento
RamiAutorità indipendenti e regolazioneContratti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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