Cassazione Penale, Sentenza n. 10321/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 18/01/2022 nei confronti di Silvio Coluccia per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa, usura ed estorsione aggravate. Il ricorrente deduceva: (i) nullità dell'ordinanza per violazione delle norme sull'astensione del giudice; (ii) nullità del decreto di autorizzazione alle intercettazioni emesso dal GIP il 3/03/2020; (iii) violazione di legge e insufficiente motivazione del Tribunale del riesame in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per difetto di autonoma valutazione; (iv) mancata valorizzazione della circostanza che il collaboratore Cianci non aveva mai fatto il nome del ricorrente e che i contatti del ricorrente con presunti sodali erano limitati a Bianco e Calò. Successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso tramite dichiarazione resa alla matricola della casa circondariale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia personale del ricorrente, confermando la giurisprudenza delle Sezioni Unite che attribuisce alla rinuncia l'effetto di estinzione del rapporto processuale e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza. In conseguenza della rinuncia la Corte ha disposto l'inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la condanna al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il riesame della misura cautelare; è la norma di riferimento per l'ordinanza del Tribunale del riesame impugnata.
art. 123 cod. proc. pen.
"rinuncia al riesame avverso il provvedimento del GIP di Lecce fissato avanti la Suprema Corte per la data odierna"
Prevede la possibilità di dichiarazioni rese dal detenuto alla matricola; qui è stata utilizzata per la dichiarazione personale di rinuncia al ricorso, ritenuta valida dalla Corte.
art. 275 cod. proc. pen. (come novellato dalla L. 47/2015)
Riguarda la disciplina delle esigenze cautelari e la valutazione comparata delle stesse; la Corte osserva che, malgrado la novella, nel caso di mafia storica può sussistere una "doppia presunzione" sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Indicano le conseguenze processuali della rinuncia al ricorso: la rinuncia produce l'inammissibilità dell'impugnazione nei modi previsti dal codice.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna al pagamento del procedimento e le modalità di liquidazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede gli adempimenti a cura della cancelleria dopo la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia; la cancelleria è stata incaricata di eseguirli.
Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci, Rv. 266821)
"la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione"
Giurisprudenza di legittimità che la Corte richiama per affermare che la rinuncia valida al ricorso estingue il rapporto processuale e rende immediatamente definitivo il provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La rinuncia personale e valida al ricorso per cassazione comporta l'immediata inammissibilità dell'impugnazione e il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato.
- Una dichiarazione di rinuncia resa dal detenuto alla matricola della casa circondariale è idonea a produrre gli effetti della rinuncia quando resa con le forme previste (art. 123 c.p.p.).
- La rinuncia al ricorso comporta anche conseguenze economiche: condanna alle spese processuali e possibile versamento alla Cassa delle ammende ai sensi degli artt. richiamati.
- Le eccezioni di nullità (astensione del giudice, autorizzazione alle intercettazioni, ecc.) devono essere tempestive e adeguatamente argomentate: la loro mera prospettazione non impedisce l'inammissibilità se il ricorrente poi rinuncia all'impugnazione.
- In procedimenti per reati di tipo mafioso la valutazione delle esigenze cautelari può tener conto della rilevanza delle intercettazioni e dei riscontri; l'assenza del nome del singolo imputato nell'organigramma fornito da un collaboratore non è necessariamente decisiva se sussistono altre fonti indiziarie solide.
- La novella dell'art. 275 c.p.p. richiede una valutazione attenta delle esigenze cautelari, ma nei casi di "mafia storica" i giudici possono ritenere ancora fondate presunzioni rafforzate sulla necessità della custodia cautelare.
- La cancellazione e gli adempimenti amministrativi successivi all'inammissibilità per rinuncia sono disciplinati dalle disposizioni attuative e devono essere curati dall'ufficio di cancelleria.
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