Ordinanza del 13/07/2026 n. 23097 - Corte di Cassazione
IVA - Cartella di pagamento - Notificazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il motivo relativo all’art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999, affermando che il contribuente può impugnare la cartella per omessa notifica degli atti presupposti rivolgendosi indifferentemente all’ente impositore o all’agente della riscossione, senza litisconsorzio necessario. Spetta all’agente della riscossione, se convenuto e se intende evitare le conseguenze della lite, chiamare in causa l’ente impositore; non occorre un ordine giudiziale d’integrazione del contraddittorio. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
IVA 2003: impugnazione della cartella per omessa notifica dell’atto impositivo presupposto e legittimazione passiva dell’agente della riscossione.
Cartella IVA e omessa notifica dell’atto presupposto
La controversia riguarda una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno 2003 e la possibilità di impugnarla nei confronti del solo agente della riscossione, deducendo anche l’omessa notificazione dell’avviso di accertamento presupposto. La Corte di cassazione ha chiarito che tale scelta non rende inammissibile il ricorso e non comporta la necessità di integrare il contraddittorio con l’ente impositore.
Vicenda processuale e contestazioni
A.A. impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Messina la cartella notificata il 24 aprile 2010, lamentando, tra l’altro, l’inesistenza giuridica della notificazione della cartella per mancanza della relata e della sottoscrizione del notificatore, l’omessa notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate di Patti, la mancata sottoscrizione della cartella e violazioni della disciplina sullo Statuto del contribuente e sulla liquidazione delle imposte.
La Serit Sicilia S.p.A. eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva e, in subordine, chiedeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore. La Commissione tributaria provinciale dichiarava il ricorso inammissibile; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, respingeva l’appello con sentenza depositata il 24 giugno 2019.
Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi. Riscossione Sicilia S.p.A. resisteva con controricorso.
Principi sulla legittimazione e sul contraddittorio
In base all’art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, il contribuente che impugna una cartella per la mancata notificazione o l’invalidità degli atti impositivi presupposti può agire indifferentemente contro l’ente impositore oppure contro l’agente della riscossione. Tra i due soggetti non sussiste litisconsorzio necessario.
L’omessa notifica dell’atto presupposto costituisce un vizio procedurale che può comportare la nullità dell’atto successivo. La circostanza che la domanda riguardi anche l’esistenza del credito, anziché soltanto la regolarità o validità degli atti esecutivi, non impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente titolare del credito. Un eventuale difetto del potere dell’agente di agire o resistere sull’accertamento del credito attiene alla legittimazione e non rende indispensabile la partecipazione dell’ente impositore.
Quando l’agente della riscossione è convenuto e le contestazioni investono il merito della pretesa impositiva, grava su di esso l’onere di chiamare in causa l’ente creditore, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999, se intende sottrarsi alle conseguenze negative della lite. La chiamata ha funzione di litis denuntiatio: informa l’ente della pendenza del giudizio e dei motivi di ricorso, consentendogli di intervenire volontariamente. Non è necessaria un’autorizzazione del giudice.
Esame dei motivi di ricorso
Il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per illogicità e contraddittorietà della motivazione e alla violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., è stato respinto. La Corte ha rilevato che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. operata dall’art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, il controllo sulla motivazione è limitato al rispetto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost. Nel caso concreto, il percorso argomentativo della sentenza regionale era intellegibile e non presentava un vizio motivazionale rilevante.
È stato invece accolto il secondo motivo, relativo alla violazione o falsa applicazione dell’art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1999. La dichiarazione d’inammissibilità, fondata sulla proposizione del ricorso contro il solo concessionario, era errata. Inoltre, il concessionario aveva chiesto la chiamata in causa dell’Agenzia delle entrate.
Il terzo motivo, concernente l’omessa pronuncia sulla dedotta nullità dell’avviso di accertamento per mancata notificazione, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e in relazione all’art. 112 c.p.c., è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del secondo.
Esito e rinvio
La Corte ha accolto il secondo motivo, rigettato il primo e dichiarato assorbito il terzo; ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. Al giudice del rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione è stata assunta il 23 giugno 2026 e depositata in Cancelleria il 13 luglio 2026.
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