Cassazione Penale, Sentenza n. 42584/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (artt. 10 e 12 Convenzione europea di estradizione 1957) e vizio di motivazione: si contestava che il reato di truffa fosse ormai prescritto, sostenendo che per oltre tre anni non fosse stato compiuto alcun atto interruttivo nei confronti del Gatti e che non potesse essere valorizzato l'atto investigativo relativo a un altro soggetto (ascolto del teste Castano) quale atto idoneo a interrompere la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente valutato la normativa invocata e la documentazione fornita dal Principato di Monaco: la domanda di estradizione descriveva adeguatamente fatti, tempo e luogo (truffa compiuta tra settembre e dicembre 2014 con l'incasso di quattro assegni e il prelievo di 30.000 euro) e la normativa monegasca (artt. 13 e 17 c.p. monegasco) fissa il termine di prescrizione in tre anni ma prevede l'interruzione per «ogni atto di perseguimento o di istruzione, anche nei confronti di persone non implicate». La Corte ha ricostruito il cronologico degli atti interruttivi: fermo di polizia del Gatti il 17/05/2016 (primo atto interruttivo), audizione del teste Castano il 20/02/2019 (ulteriore interruzione), e emissione del mandato di arresto internazionale il 18/10/2021; pertanto il reato non è prescritto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Convenzione europea di estradizione del 1957
L'estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta
La Corte ha richiamato l'art.10 (come interpretato): l'estradizione si valuta anche con riferimento alla prescrizione secondo la legge dello Stato richiedente o richiesto; nel caso specifico la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione dello Stato richiedente (Monaco)
Convenzione europea di estradizione del 1957, art.12, comma 2, n.2
"La domanda di estradizione deve contenere 'un esposto dei fatti, per i quali l'estradizione è domandata. Il tempo e il luogo del loro compimento, la loro qualificazione legale e il riferimento alle disposizioni legali loro applicabili saranno indicate il più esattamente possibile'."
La Corte ha ritenuto che la richiesta monegasca avesse soddisfatto i requisiti di esposizione dei fatti, tempi, luoghi e qualificazione giuridica richiesti dall'art.12
Quarto Protocollo addizionale della Convenzione di Vienna (2012) e legge 24 luglio 2019, n. 88
Modifica parziale dell'operatività delle norme sulla prescrizione stabilendo di fatto che si tenga conto del termine di prescrizione regolato dallo Stato richiedente; menzionato per spiegare l'evoluzione normativa ma non determinante nel caso (Monaco non è Stato membro UE)
Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (Dublino, 1996) e legge 21 luglio 2019, n. 66
Richiamata a titolo comparativo: la Convenzione UE modifica taluni profili dell'estradizione tra Stati membri, ma non si applica al caso perché il Principato di Monaco non è Stato membro dell'UE
Codice di procedura penale del Principato di Monaco, artt. 13 e 17
"La prescription est interrompue par tout acte de poursuite ou d'instruction intervenu dans les délais fixés par les articles précédents, méme à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte de poursuite ou d'instruction"
Secondo la normativa monegasca il termine di prescrizione triennale è interrotto da qualsiasi atto di perseguimento o di istruzione anche se rivolto verso persone non implicate: la Corte ha ritenuto che ciò valga a interrompere e far ripartire il termine più volte nel caso concreto
Art. 616 cod. proc. pen. (Italia)
Norma processuale che regola la condanna alle spese nel giudizio di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni attuative relative agli adempimenti comunicativi cui è demandata la cancelleria; richiamata per gli adempimenti successivi alla sentenza
Massime di principio
- Nelle richieste di estradizione da Stati non appartenenti all'UE, la prescrizione va valutata secondo la legge dello Stato richiedente quando la convenzione o i protocolli lo prevedono; occorre esaminare la normativa sostanziale e processuale straniera fornita dalla parte richiedente
- Atti investigativi o di perseguimento compiuti nello Stato richiedente possono interrompere la prescrizione anche se rivolti a persone diverse dall'imputato, se la normativa del Paese richiedente così lo prevede; quindi un atto nei confronti di un terzo può essere decisivo per impedire la prescrizione
- La documentazione che descrive fatti, tempi, luoghi e qualificazione giuridica deve essere precisa e completa nella richiesta di estradizione; una richiesta ben motivata facilita l'accoglimento anche in presenza di contestazioni sulla prescrizione
- La difesa deve valutare attentamente il diritto straniero invocato per la prescrizione: contestare l'effetto interruttivo di atti stranieri richiede prova specifica dell'opposizione con la normativa straniera, non basta l'asserzione che l'atto riguardava un diverso soggetto
- In generale, per evitare il rischio di prescrizione è importante documentare e dimostrare tempestivamente gli atti interruttivi (ferri di polizia, audizioni, mandati) e costruire una cronologia chiara degli eventi rilevanti ai fini della prescrizione
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