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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10537/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Abdelaali Chtir, arrestato il 21 agosto 2025 in esecuzione di sentenza di condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione e 20.000 euro di multa per reati in materia di stupefacenti, aveva chiesto la revoca del provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione e la restituzione in termine ai sensi dell'art.175 c.p.p. per poter chiedere misure alternative, sostenendo la incolpevole mancata conoscenza dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione. Il Tribunale di Cremona aveva rigettato, ritenendo regolare la notificazione eseguita il 3 settembre 2019 al difensore di fiducia dopo l'adozione del decreto di irreperibilità del 28 ottobre 2019 sulla base del verbale di vane ricerche del 25 ottobre 2019 che attestava l'espulsione con accompagnamento alla frontiera il 21 dicembre 2018.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il secondo motivo relativo alla illegittimità del decreto di irreperibilità per incompletezza delle ricerche prescritte dall'art.159 c.p.p., in particolare per la mancata verifica dell'utenza mobile del destinatario nonostante risultasse disponibile dagli atti. La Corte ha rilevato che il Tribunale di Cremona non ha dato risposta alla questione fondamentale e ha omesso di confrontarsi con la giurisprudenza che richiede l'utilizzo delle informazioni (es. numero di cellulare) per assicurare l'effettività delle ricerche; ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Cremona affinché colmi la lacuna motivazionale e proceda secondo diritto.

Norme richiamate

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Prescrive i luoghi e le modalità prioritari per le ricerche del destinatario della notificazione; secondo la giurisprudenza citata la norma impone l'effettività della ricerca e l'utilizzo delle informazioni disponibili (es. numero di utenza mobile) per evitare l'incompletezza delle ricerche e l'illegittimità del decreto di irreperibilità.

  • art. 656 cod. proc. pen., comma 8-bis

    Prevede che il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione, può disporre la rinnovazione della notificazione dopo opportuni accertamenti; la Corte richiama che tale disposizione va letta alla luce della disciplina sul processo in assenza e della necessità di accertare l'effettiva conoscenza.

  • art. 656 cod. proc. pen., comma 5

    Consente la notifica dell'ordine di esecuzione al difensore di fiducia nominato nel giudizio di cognizione, estendendo gli effetti della nomina anche a tale notificazione; tuttavia la notifica al difensore non esclude l'obbligo di verificare l'effettiva conoscenza del destinatario ove sussistano elementi che la rendano dubbia.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Consente la restituzione nei termini per proporre atti processuali (qui richiesta per presentare istanza di misure alternative), rimedio invocato dal ricorrente per ripristinare la possibilità di chiedere misure diverse dall'esecuzione della pena.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Riferito a titolo comparativo: la disciplina del processo contumaciale valorizza la conoscenza effettiva degli atti; la Corte ritiene che analogo criterio interpretativo debba informare l'applicazione dell'art.656 comma 8-bis.

Massime di principio

  • Il decreto di irreperibilità è illegittimo se le ricerche non sono state effettive: se l'autorità dispone del numero di telefono del destinatario, deve utilizzarlo nelle ricerche; l'omissione configura incompletezza e possibile nullità degli atti connessi.
  • La notifica al difensore di fiducia può essere regolare ai sensi dell'art.656 comma 5, ma non esclude l'obbligo di accertare l'effettiva conoscenza del destinatario quando vi sono elementi che rendono probabile la sua mancata conoscenza.
  • Il comma 8-bis dell'art.656 c.p.p. autorizza il pubblico ministero a rinnovare la notificazione se risulta provato o probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza: va applicato in modo coerente con i principi del processo in assenza e con l'obbligo di effettuare ricerche effettive.
  • In caso di lacune motivazionali del giudice sull'esito delle ricerche, la Cassazione annulla e rinvia per consentire l'accertamento svolto in conformità al principio di effettività; pertanto il giudice dell'esecuzione deve esplicitare e valutare specificamente le ricerche compiute.
  • Se si contesta la conoscenza effettiva di una notifica, è strategico documentare l'esistenza di recapiti (es. utenza mobile) e chiedere espressamente che vengano utilizzati nelle verifiche; la mancata considerazione di tale elemento può portare all'annullamento degli atti.

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