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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 08169/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che, ribaltando in parte il giudizio di primo grado, ha ritenuto prevalente l'attività di produzione di energia fotovoltaica rispetto all'attività agricola per il periodo sino al 31.12.2013 (con conseguente riclassificazione dell'azienda e accertamento di contributi dovuti all'INPS), mentre ha ritenuto valida la presunzione di connessione prevista dall'art.22, comma 1-bis DL n.66/14 per il periodo successivo, non essendo l'INPS riuscita a dimostrare il superamento della soglia di produzione di 260.000 kW/anno. Le società hanno articolato otto motivi di ricorso (violazioni di norme processuali e sostanziali, omissione di valutazione di prove, contestazione dell'interpretazione delle disposizioni che qualificano come "connesse" le attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, censure sull'inquadramento previdenziale dei lavoratori e sulla eventuale necessità di iscrizione distintain diversi settori), chiedendo la cassazione della decisione di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi proposti: ha confermato il principio secondo cui, ai fini previdenziali, l'inquadramento dell'impresa si valuta in base alla prevalenza dell'attività economica e che l'attività fotovoltaica, se prevalente e se altera la vocazione agricola del fondo, non è "connessa" ai sensi dell'art.2135 c.c.; ha condiviso la valutazione della Corte d'appello che fino al 31.12.2013 l'INPS aveva correttamente variato l'inquadramento e che per il periodo successivo opera la presunzione di connessione prevista dall'art.22, comma 1-bis DL n.66/14 (non smentita dall'INPS). Ha poi confermato che l'inquadramento previdenziale dei lavoratori deve seguire quello del datore di lavoro salvo che non si provi che i lavoratori svolgano le specifiche mansioni richiamate dall'art.6 l. n.92/79; le società non hanno dimostrato tale circostanza. Ha respinto le questioni sulla pluralità di attività e sull'obbligo di iscrizione distintainsettori, affermando che in caso di attività promiscue prevale l'attività economica principale. Infine la Corte ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 2135 c.c.

    La Corte ha interpretato l'art.2135 c.c. nel senso che le attività di produzione/cessione rientrano come "connesse" solo se si effettuano con "utilizzazione prevalente" nell'ambito dell'attività agricola e senza alterare la vocazione agricola del fondo; se la produzione fotovoltaica diviene prevalente e asservisce il fondo all'industria, viene meno la connessione.

  • art. 1, comma 423 legge n. 266/2005 (richiamato con art.1, co.369 l. n.296/06)

    "Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche ... effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario"

    La norma riconosce un regime favorevole alle imprese agricole per le attività fotovoltaiche soltanto nella misura in cui tali attività restino connesse e non snaturino la vocazione agricola dell'impresa; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina e ha verificato la connessione alla luce dell'uso prevalente del fondo.

  • art. 22, comma 1-bis DL n. 66/2014

    "... l'attività di produzione di energia elettrica è considerata 'connessa' a quella agricola sino alla soglia di produzione di 260.000 kW per anno"

    La Corte ha ritenuto che per il periodo successivo all'entrata in vigore della norma opera una presunzione di connessione fino alla soglia indicata; poiché l'INPS non ha dimostrato il superamento della soglia, la presunzione non è stata smentita.

  • art. 6 legge n. 92/1979

    L'art.6 contiene eccezioni al principio generale secondo cui l'inquadramento del lavoratore segue quello del datore di lavoro: per fruire dell'eccezione occorre dimostrare che il lavoratore svolga le specifiche mansioni previste dalla norma. La Corte ha ritenuto non dimostrato che i dipendenti svolgessero tali mansioni.

  • art. 49 legge n. 88/1989

    In caso di pluralità di attività, la Corte ha ricordato che l'inquadramento segue il criterio della prevalenza economica; pertanto non sussiste obbligo di doppio inquadramento quando si tratta di unica attività promiscua, salvo il caso di attività autonome e indipendenti.

  • art. 434 c.p.c. (richiamato, novellato dall'art. 54, comma 1 lett. c)-bis DL n.83/2012)

    Richiamata in relazione alla critica di specificità del motivo di gravame: la Corte ha ritenuto che l'INPS abbia fornito sufficiente esposizione della ratio del proprio ragionamento per la doglianza sull'inquadramento previdenziale.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Norme richiamate in relazione alla condanna alle spese: la Corte ha ritenuto corretta la condanna delle ricorrenti alle spese di lite, per la soccombenza parziale delle stesse nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Per stabilire se un'impresa agricola resta tale quando svolge attività fotovoltaica occorre valutare la prevalenza e l'uso del fondo: la produzione fotovoltaica è "connessa" solo se l'utilizzo del fondo rimane prevalentemente agricolo e non snatura la vocazione del fondo.
  • La presunzione introdotta dall'art.22 comma 1-bis DL n.66/14 (con soglia di 260.000 kW/anno) opera per il periodo di efficacia della norma: l'ente previdenziale deve dimostrare il superamento della soglia per negare la connessione.
  • L'inquadramento previdenziale dei lavoratori segue normalmente quello del datore di lavoro; per ottenere un inquadramento diverso il soggetto che lo invoca (es. l'INPS) deve provare che i lavoratori svolgono concretamente le specifiche mansioni disciplinate dalle norme (art.6 l.92/79).
  • In presenza di attività promiscue l'analisi si concentra sulla prevalenza economica dell'attività complessiva; il doppio inquadramento non si impone se le attività non sono autonome e indipendenti.
  • Chi impugna in Cassazione omissioni di valutazione probatoria deve dimostrare la decisività degli elementi ritenuti non considerati: mere allegazioni generiche o documenti non precedentemente dedotti nei gradi di merito sono, di regola, inammissibili.
  • In giudizi contestativi di avvisi di addebito contributivo (azione di accertamento negativo), la parte che chiede il rigetto dell'opposizione formula in realtà una domanda accertativa del credito previdenziale; una sentenza che accoglie parzialmente tale domanda comporta responsabilità per le spese a carico della parte soccombente nella parte decisiva.

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