Cassazione Civile, Sentenza n. 08269/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato richiamato nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana nel periodo 15/11/2020 - 06/12/2020 in qualità di sergente maggiore, aveva chiesto il riconoscimento del particolare regime previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653 (richiamo alle armi) e il conseguente trattamento previsto per il personale richiamato. La questione centrale era se il servizio prestato nella Croce Rossa, pur svolgendo funzioni ausiliarie rispetto alle Forze Armate, possa essere considerato "richiamo alle armi nelle Forze Armate" ai fini di applicare la legge n. 653/1940 e il relativo trattamento economico-militare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto la domanda del ricorrente. La decisione si fonda su un'interpretazione letterale e sistematica del requisito del "richiamo alle armi nelle Forze Armate": la Croce Rossa, benché ausiliaria, non è equiparabile alle Forze Armate e quindi il richiamo nel suo ambito non rientra nello speciale regime della legge n. 653/1940. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dell'applicazione della norma, la gratuità del servizio prestato e ha respinto le censure di disparità di trattamento rispetto a dipendenti della Croce Rossa con rapporto con pubbliche amministrazioni e rispetto al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, ritenendo le fattispecie eterogenee. Il ricorso in cassazione è stato considerato infondato sotto i vari profili prospettati; le spese sono compensate e il ricorrente è tenuto all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Legge 10 giugno 1940, n. 653 (art. 1 e disciplina sul richiamo alle armi)
La Corte interpreta il riferimento al "richiamo alle armi nelle Forze Armate" in senso proprio e letterale: la norma presuppone il richiamo nell'ambito delle Forze Armate e non il richiamo per esigenze delle Forze Armate svolto in organismi ausiliari come la Croce Rossa
Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (art. 1660)
Richiamato per evidenziare la specificità della disciplina applicabile al personale della Croce Rossa dipendente da pubbliche amministrazioni, che risulta diversa rispetto alla situazione del ricorrente e impedisce un confronto diretto per parità di trattamento
Costituzione (art. 3)
Invocata dal ricorrente per lamentare disparità di trattamento; la Corte ha ritenuto che il principio di uguaglianza non impone l'applicazione della stessa disciplina quando le fattispecie poste a confronto siano eterogenee e giustifichino differenze normative
Codice di procedura civile (artt. 112, 113, 115, 116, 132, e art. 360 primo comma n. 3 e n. 4)
Norme procedurali e di motivazione invocate nel ricorso per censurare presunte omissioni o vizi di motivazione della Corte d'appello. La Cassazione ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata e coerente, non affetta dagli errori in procedendo dedotti, e ha applicato i criteri di ammissibilità e specificità delle censure di cassazione
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1-bis)
Norma sul contributo unificato: la Corte dichiara sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente per la stessa impugnazione, ove dovuto
Art. 12 delle Preleggi
Richiamato in relazione all'interpretazione letterale delle parole: la Corte si è attenuta al significato proprio dei termini nel definire il perimetro del "richiamo alle armi nelle Forze Armate"
Massime di principio
- La dizione "richiamo alle armi nelle Forze Armate" va interpretata letteralmente: il servizio prestato in organismi ausiliari (es. Croce Rossa) non implica automaticamente l'applicazione della disciplina prevista per i richiami nelle Forze Armate a meno che non vi sia una fonte normativa che espressamente disponga l'equiparazione
- La gratuità del servizio prestato non è di per sé incompatibile con l'applicazione di un regime che confronti trattamenti economici militari, ma può essere un elemento utile ai fini della valutazione complessiva della natura del rapporto e della corrispondenza alla fattispecie normativa
- Per contestare la mancata applicazione di norme speciali occorre dimostrare la stretta corrispondenza fattuale e normativa tra la situazione concreta e la disciplina richiamata; differenze di assetto giuridico o di inquadramento organizzativo (es. dipendenti pubblici della Croce Rossa o altri corpi speciali) possono giustificare differenti regimi
- In cassazione le censure devono essere specifiche e basate su violazioni di legge o errori derivanti nell'applicazione del diritto; doglianze generiche sull'asserita insufficienza della motivazione o sull'omessa considerazione di atti o pareri sono, se non puntuali e circostanziate, spesso inammissibili
- Il riferimento a pareri ministeriali o ad altri atti di rango amministrativo può essere rilevante, ma la loro omissione dal decisum non invalida automaticamente la sentenza se il giudice ha fornito una motivazione chiara e logica che spiega le ragioni della decisione
- In casi che coinvolgono la definizione dello status di "forza armata" o di organismo ausiliario, è spesso decisiva l'analisi della disciplina legislativa specifica e della storia normativa e istituzionale; la mera funzione ausiliaria non basta a estendere automaticamente regimi giuridici riservati alle Forze Armate
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