Cassazione Civile, Sentenza n. 08055/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno agito per ottenere il risarcimento del danno commisurato al controvalore dei buoni pasto (valore nominale euro 5,29) non erogati, deducendo la violazione degli artt. 45 e 46 del CCNL 14/9/2000 per il personale degli enti locali e l'obbligo dell'ente di predisporre il servizio mensa o, in alternativa, erogare i buoni pasto in presenza di orario di lavoro protratto fino al pomeriggio senza adeguata pausa. Il Tribunale aveva accolta la domanda; la Corte d'appello l'ha respinta ritenendo che le norme contrattuali concedano mera facoltà all'ente, condizionata dall'assetto organizzativo e dalle risorse disponibili; i ricorrenti hanno poi proposto ricorso per cassazione censurando l'interpretazione della clausola contrattuale e il riparto dell'onere della prova
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la interpretazione della Corte d'appello secondo cui l'art. 45 del CCNL 14/9/2000 (e il corrispondente art. 35 del CCNL successivo) attribuisce agli enti la facoltà, e non l'obbligo automatico, di istituire mense o di corrispondere buoni pasto, essendo tale scelta condizionata dall'assetto organizzativo dell'ente e dalla compatibilità con le risorse disponibili. Di conseguenza non sussisteva un diritto soggettivo dei dipendenti all'erogazione del buono pasto nel caso concreto e diveniva irrilevante la questione sul riparto dell'onere probatorio circa la disponibilità delle risorse. La Corte ha altresì integralmente compensato le spese del giudizio di cassazione e ha richiamato orientamenti giurisprudenziali analoghi
Norme richiamate
CCNL 14/9/2000 (personale comparto enti locali), art. 45
Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell'art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali
La Corte ha ritenuto che il verbo "possono" indica una facoltà discrezionale dell'ente condizionata da assetto organizzativo e risorse finanziarie, e non la costituzione di un diritto soggettivo certo a favore del lavoratore
CCNL 14/9/2000, art. 46
Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ...
Regola l'equivalenza economica del buono pasto rispetto al costo del pasto; comunque la sua efficacia come obbligazione alternativa dipende dalla previa scelta dell'ente prevista dall'art. 45
CCNL 16/11/2022 (nuova disciplina), art. 35
Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, ...
Testo sostanzialmente sovrapponibile alla previgente disciplina; conferma la natura potestativa della prestazione a carico dell'ente
D.P.R. 25/6/1983 n. 347, art. 12
Al fine di agevolare la realizzazione delle forme di organizzazione del lavoro ... gli enti si impegnano ad istituire, ove necessario e possibile, mense di servizio ...
Normativa antecedente che utilizzava formule più vincolanti ("si impegnano"), diversa dalla formulazione contrattuale successiva; la Corte la richiama per confronto storico-interpretativo
Codice civile, artt. 1362 e 1363 (interpretazione del contratto)
Richiamati in funzione di principio interpretativo: la contrattazione collettiva va interpretata secondo la volontà delle parti e il contesto; da qui la lettura della clausola come potestativa
Codice civile, art. 1218
Richiamato nella prospettazione iniziale dei ricorrenti come fondamento dell'azione per inadempimento, ma la Corte ha escluso che vi sia un'obbligazione dell'ente cui il richiamo poteva applicarsi
Codice civile, art. 2697
Riferimento all'onere della prova: la Corte osserva che, una volta escluso il diritto soggettivo, la questione della prova della disponibilità di risorse risulta irrilevante; in generale l'onere della prova resta in capo a chi deduce fatti costitutivi
CCNL 20/9/2001 (comparto sanità), art. 29 - giurisprudenza citata (Cass. n. 25622/2023, n.16736/2012, n.25192/2013)
La Corte ha richiamato precedenti decisioni che hanno interpretato formule contrattuali analoghe come attributive di mera facoltà delle aziende/enti e non di un diritto automatico del lavoratore
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (rimborsi/contributo unificato)
Norma procedurale richiamata in relazione agli oneri processuali: la Corte ha dato atto della possibile maggiorazione del contributo unificato a carico dei ricorrenti
Massime di principio
- Quando una clausola contrattuale collettiva utilizza il verbo "possono" riferito all'ente, la Corte la interpreta generalmente come una facoltà discrezionale dell'amministrazione e non come un obbligo che genera un diritto soggettivo acquisito del dipendente
- L'istituzione della mensa o la corresponsione dei buoni pasto dipendono dall'assetto organizzativo dell'ente e dalla compatibilità con le risorse finanziarie: in assenza di una norma o di un atto vincolante che imponga l'erogazione, il lavoratore non ha titolo automatico al buono pasto
- Se si intende far valere il diritto ai buoni pasto occorre verificare l'esistenza di atti aziendali/municipali o di accordi decentrati che rendano obbligatoria l'erogazione; la sola previsione contrattuale collettiva con formule potestative non basta
- Il riparto dell'onere della prova diventa rilevante solo dopo che sia accertata l'esistenza di un obbligo: se la norma contrattuale non crea un diritto, la richiesta di comprovare la carenza di risorse da parte dell'ente perde rilevanza
- In analoghe controversie, cercare precedenti giurisprudenziali e verificare la specifica formulazione contrattuale (termine usato, collegamenti con altre disposizioni, eventuali accordi locali) è fondamentale per valutare le probabilità di successo
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