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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 08275/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda il pagamento da parte dell'INPS, a titolo di TFR, erogato dal Fondo di garanzia ex art. 2 legge 29 maggio 1982, n. 297, alla signora Giulia Di Sarno per l'inadempimento del datore di lavoro CEAM s.r.l. Il profilo decisivo è se il diritto al pagamento dal Fondo potesse essere esercitato in assenza di un titolo esecutivo formato anteriormente alla domanda al Fondo, considerando che la società datrice era stata cancellata dal registro delle imprese per incorporazione in altra società estera (ZAFINVEST LC, Delaware), che il decreto ingiuntivo era stato emesso rispetto a una società ormai estinta e che le azioni esecutive esperite risultarono infruttuose. L'INPS ha contestato la decisione della Corte d'appello che aveva ammesso il diritto della lavoratrice a trattenere quanto percepito dall'Istituto, chiedendo la cassazione della sentenza per violazione delle norme sull'accesso al Fondo di garanzia e sulla competenza internazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'INPS: ha ritenuto necessario che, prima della domanda al Fondo di garanzia, sia formato un titolo idoneo (in particolare un titolo esecutivo o l'accertamento del credito nel procedimento concorsuale) che consecrasse l'esistenza e la misura del credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro legittimo. Ha dichiarato che il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di una società già cancellata dal registro delle imprese non può costituire titolo valido e che, in mancanza di un titolo formato anteriormente alla domanda al Fondo, il pagamento dell'INPS può essere considerato indebito. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello nella parte relativa alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché esamini la fondatezza della pretesa restitutoria dell'INPS e valuti gli ulteriori argomenti della resistente sull'irripetibilità delle somme. Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • legge 29 maggio 1982, n. 297

    art. 2, commi 1, 2, 5 e 7

    L'intervento del Fondo di garanzia è subordinato alla verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro oppure, se il datore non è soggetto alla legge fallimentare, al previo esperimento dell'esecuzione forzata da cui risulti l'insufficienza delle garanzie. La formazione di un titolo esecutivo è condizione imprescindibile per l'accesso al Fondo e deve preesistere alla domanda.

  • regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    Richiamate in relazione ai profili di fallimento e di ammissione al passivo; la disciplina fallimentare è la cornice per l'accertamento dei crediti all'interno delle procedure concorsuali e per la formazione del titolo necessario all'accesso al Fondo.

  • regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

    Rilevato nell'ambito dei termini per proporre istanza di fallimento: la tardività può comportare il rigetto dell'istanza, con conseguenze sulla formazione del titolo concorsuale.

  • legge 31 maggio 1995, n. 218

    Richiamata nel ricorso per questioni di competenza internazionale; la Corte ha ritenuto non determinante la richiamata norma per giustificare l'accesso al Fondo in assenza del titolo esecutivo richiesto dalla legge speciale (legge 297/1982).

  • Regolamento (UE) n. 1215/2012

    Invocato dall'INPS in tema di competenza per convenire in giudizio datori di lavoro domiciliati in Stati membri; la Corte ha osservato che il Regolamento si applica ai datori domiciliati nei membri e non poteva giustificare l'esonero dall'obbligo del titolo nei casi in cui il datore è estero o la parte processuale è mutata per incorporazione.

Massime di principio

  • Per ottenere il pagamento dal Fondo di garanzia (TFR) il lavoratore deve, previamente alla domanda al Fondo, essere munito di un titolo idoneo a dare impulso all'esecuzione (titolo esecutivo) ovvero dell'accertamento del credito nella procedura concorsuale; l'assenza di tale titolo rende il pagamento dall'INPS potenzialmente indebito.
  • Un decreto ingiuntivo o altro provvedimento emesso nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese non produce efficacia come titolo idoneo per l'accesso al Fondo se la società non era più la legittima parte al momento dell'emissione.
  • La mera esperienza di azioni esecutive 'inutili' non elimina l'esigenza normativa del titolo: occorre che il lavoratore dimostri la formazione del titolo o, quanto meno, la documentata impraticabilità dell'esecuzione con riferimento a un titolo preesistente.
  • In caso di fusioni o incorporazioni la nuova società è il nuovo centro di imputazione dei rapporti: per accertare crediti e per eseguire occorre avere riguardo al soggetto legittimato risultante dalla successione a titolo universale.
  • Se l'INPS ha erogato somme senza la preventiva formazione del titolo richiesto dalla legge, l'Istituto può agire per la restituzione; il giudice di merito dovrà valutare in concreto la fondatezza della pretesa restitutoria e le eventuali eccezioni dell'avente diritto (es. irripetibilità).
  • Gli obblighi di diligenza del lavoratore nell'agire con modalità ragionevoli e non eccessivamente dispendiose non escludono l'inderogabile obbligo di ottenere il titolo richiesto dalla legge prima della domanda al Fondo.

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