Cassazione Civile, Sentenza n. 08060/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'accertamento dell'illegittimità dell'atto aziendale che aveva annullato la precedente delibera con cui il contratto di lavoro a tempo determinato (assunto nel 2017) era stato trasformato in contratto a tempo indeterminato a far data dal 1° febbraio 2019. La società aveva invece deliberato l'illegittimità della stabilizzazione ritenendo violata la disciplina del reclutamento prevista per le società a partecipazione pubblica (art. 19 d.lgs. n. 175/2016). La ricorrente sosteneva che il bando e la procedura aziendale prevedevano solo una facoltà aziendale di valutare la stabilizzazione e che, una volta instaurato il rapporto, la trasformazione non richiedeva una nuova procedura di selezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Barachini confermando le decisioni di merito che avevano dichiarato la nullità della trasformazione in assenza di una procedura di reclutamento conforme all'art. 19 d.lgs. n. 175/2016. La Corte ha ritenuto che, per le società interamente partecipate pubbliche, la validità del rapporto di lavoro (e la sua eventuale trasformazione in rapporto a tempo indeterminato) è subordinata all'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e che l'avviso di selezione deve indicare la tipologia contrattuale effettivamente offerta (se a termine o stabile) e, se prevista, la possibilità di stabilizzazione. Nel caso concreto il bando aveva espressamente previsto solo un rapporto a tempo determinato e mancava la fase valutativa prevista dalla procedura aziendale al termine del contratto; pertanto la stabilizzazione era nulla. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e a rimborsare le somme liquidate alla controparte.
Norme richiamate
d.lgs. n. 175 del 2016, art. 19
Alle società a partecipazione pubblica si applicano, per il reclutamento del personale, i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità; l'omissione delle procedure selettive previste comporta la nullità del contratto di lavoro e la possibilità di trasformazione deve risultare dal bando/avviso se è intesa
codice civile, art. 1418
Il contratto è nullo se contrario a norme imperative; la mancata osservanza delle procedure pubbliche obbligatorie di reclutamento per le società pubbliche integra tale nullità
codice civile, art. 1336
L'offerta al pubblico deve contenere gli elementi essenziali del contratto; il bando vincola il contenuto contrattuale per il quale la selezione è stata indetta e non può essere esteso a tipologie contrattuali non indicate
legge 196/2009, art. 1 comma 3; legge 21 marzo 1958 n. 259, art. 12
La qualificazione del GSE come società interamente partecipata e la sua inclusione nel conto economico consolidato dello Stato giustificano l'applicazione ai suoi processi di reclutamento dei vincoli di trasparenza e controllo tipici della pubblica amministrazione
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 (e successive modifiche)
Riferimenti procedurali e contributo unificato per il ricorso in Cassazione; la Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione di tali disposizioni
Massime di principio
- Per società interamente partecipate pubbliche il reclutamento per posti a tempo indeterminato richiede procedure selettive pubbliche conformi ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità; l'assenza di tali procedure rende nullo il contratto
- Un bando che preveda esclusivamente l'assunzione a tempo determinato non può essere successivamente interpretato come autorizzazione implicita alla stabilizzazione di quella posizione: la possibilità di trasformazione deve risultare dall'avviso o da una successiva procedura valutativa prevista e pubblicizzata
- Le procedure aziendali interne non possono supplire all'assenza, nell'avviso pubblico, dell'indicazione della possibilità di stabilizzazione: tutti i potenziali interessati devono essere messi a conoscenza della eventuale conversione in tempo indeterminato
- La trasformazione di un rapporto a termine in rapporto stabile, se non prevista e pubblicata nella fase di reclutamento, può essere annullata per nullità del relativo atto aziendale in applicazione dell'art. 19 d.lgs. 175/2016 e dell'art. 1418 c.c.
- In casi analoghi è opportuno prevedere fin dall'avviso pubblico le condizioni e i criteri per eventuali stabilizzazioni o, in alternativa, bandire una nuova procedura selettiva per la copertura della posizione a tempo indeterminato
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