Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1136/2026 - Catania, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione di Catania, sezione Prima, n. 3283/2020 nei giudizi annotati al n. 3642/2004 e 5886/2004 R.G., pubblicata in data 04/12/2020 e mai impugnata.

Giustizia amministrativa202501714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 3283/2020 e richiesta comunale di integrazione documentale per il riesame della domanda di condono

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 3283/2020, non impugnata e notificata al Comune, con la quale erano stati annullati il parere negativo della Soprintendenza e il parere comunale di inammissibilità dell’istanza di sanatoria edilizia, essendo stato accertato il perfezionamento per silentium del parere favorevole e del provvedimento di sanatoria ai sensi della normativa regionale applicabile. Il Comune, pur avendo acquisito un parere legale che indicava la necessità di definire la pratica originaria del 1986 mediante rilascio del titolo formale in sanatoria, ha avviato un procedimento di riesame chiedendo ulteriore documentazione per verificare nuovamente l’ammissibilità della pratica. Il ricorrente ha contestato tale richiesta, deducendo che il silenzio-assenso si era già perfezionato e che la documentazione richiesta era irrilevante o successiva alla formazione del titolo. Il Comune ha resistito sostenendo che l’istanza rilevante sarebbe stata presentata il 3 marzo 2004, anziché il 16 luglio 2003, e che l’incompletezza documentale impedirebbe il rilascio del titolo in sanatoria. L’Assessorato regionale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale, rilevando che l’art. 114, comma 1, c.p.a. impone la notificazione del ricorso per ottemperanza alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza da eseguire; pertanto, entrambe le amministrazioni già parti dei giudizi riuniti erano parti necessarie del giudizio di ottemperanza. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudicato aveva già accertato il perfezionamento del silenzio-assenso sulla domanda di condono: il Comune non poteva quindi riesaminare nel merito l’istanza né subordinare l’esecuzione del giudicato alla produzione di ulteriore documentazione, ma doveva soltanto adottare gli atti consequenziali, incluso il rilascio del titolo formale attestante una situazione giuridica già consolidata. Il TAR ha inoltre ritenuto illegittima la richiesta di adempimenti fondati su disposizioni normative successive alla formazione del silenzio-assenso, poiché il titolo si cristallizza secondo il principio tempus regit actum e le norme sopravvenute non possono incidere retroattivamente sulla sua validità. Il Comune è stato ordinato a dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Ragusa, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori trenta giorni dalla richiesta dell’interessato. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese nei confronti dell’Assessorato sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta.

    Nel giudizio di ottemperanza devono essere evocate, quali parti necessarie, l’amministrazione destinataria dell’obbligo conformativo e tutte le altre parti del giudizio definito dalla pronuncia da eseguire.

  • art. 17, comma 3, l.r. Sicilia n. 4/2003

    La sentenza ottemperanda aveva accertato il perfezionamento per silentium del parere favorevole e del provvedimento in sanatoria ai sensi della disposizione regionale.

  • legge n. 47/1985

    Costituisce la disciplina statale in base alla quale era stata presentata l’originaria domanda di sanatoria edilizia.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta; la parcella deve essere presentata entro il termine indicato dall’art. 71.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dalla conclusione dell’incarico e non dal successivo deposito della relazione.

Massime di principio

  • Quando il giudicato amministrativo accerta il perfezionamento di un silenzio-assenso e la conseguente formazione del titolo, l’amministrazione non può riesaminare nel merito la domanda né riaprire la verifica della sua ammissibilità, ma deve porre in essere esclusivamente gli atti consequenziali necessari a formalizzare e rendere operativo l’assetto giuridico già consolidato.
  • La richiesta di integrazione documentale finalizzata a una nuova valutazione dell’istanza è incompatibile con l’obbligo di esecuzione di un giudicato che abbia già definito positivamente la domanda mediante l’accertamento del silenzio-assenso.
  • Il silenzio-assenso cristallizza la situazione giuridica e fattuale al momento del suo perfezionamento; le disposizioni normative sopravvenute non possono essere applicate retroattivamente per subordinare la validità o l’efficacia del titolo già formatosi a nuovi adempimenti.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono parti necessarie, ai sensi dell’art. 114, comma 1, c.p.a., l’amministrazione tenuta all’esecuzione e tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui esecuzione si tratta.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’insediamento alla previa scadenza del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.