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Ordinanza

Ordinanza n. 2072/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che ha dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo proposta avverso la sentenza resa in sede di ottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiari dell'ottemperanza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione di terzo contro la precedente sentenza di ottemperanza, concernente l'esecuzione di una sentenza di cognizione che aveva riconosciuto il risarcimento dei danni per occupazione senza titolo. Ha dedotto, con il primo motivo, l'erroneità dell'esclusione della propria qualità di litisconsorte necessario e il conseguente difetto di contraddittorio nel giudizio di ottemperanza. Con il secondo motivo ha contestato l'esclusione di un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 108 c.p.a. e dell'art. 404, comma 1, c.p.c. In via incidentale ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che, allo stato degli atti e con la cognizione tipica della fase cautelare, l'appello non presentasse sufficienti profili di fumus boni iuris. Il Collegio ha condiviso l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui non sussiste litisconsorzio necessario tra coeredi rispetto ai crediti ereditari: tali crediti entrano nella comunione ereditaria e ciascun coerede può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune oppure la quota di propria spettanza, se specificamente indicata. La soddisfazione dell'intero credito può inoltre avvenire legittimamente e con effetto liberatorio anche in favore di un solo coerede, senza il consenso degli altri, restando i rapporti interni regolabili in sede divisionale mediante imputazione o compensazione. Rilevata l'assenza del fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall'esame del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare in appello.

  • art. 108 c.p.a.

    Invocato dall'appellante per sostenere l'ammissibilità dell'opposizione di terzo in presenza di un pregiudizio concreto e attuale; il Collegio, in sede cautelare, non ha ravvisato sufficienti elementi per accogliere la censura.

  • art. 404, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dall'appellante in relazione ai presupposti dell'opposizione di terzo.

  • art. 752 c.c.

    Richiamato nell'orientamento recepito dal Collegio per distinguere la disciplina della ripartizione automatica dei debiti ereditari da quella dei crediti ereditari.

  • art. 727 c.c.

    Richiamato per affermare che l'inclusione dei crediti nella formazione delle porzioni presuppone la loro appartenenza alla comunione ereditaria.

  • art. 757 c.c.

    Richiamato per sostenere che il coerede succede nel credito sin dall'apertura della successione, nell'ambito della comunione ereditaria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, quando il giudice esclude la sussistenza di sufficienti profili di fumus boni iuris, può prescindere dall'esame del periculum in mora e respingere la domanda di sospensione.
  • I crediti facenti capo al de cuius entrano nella comunione ereditaria e non si ripartiscono automaticamente tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote, diversamente dalla regola prevista per i debiti ereditari.
  • Ciascun coerede può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune oppure la sola quota proporzionale spettantegli, purché quest'ultima sia debitamente specificata; non sussiste, per tale ragione, un litisconsorzio necessario tra coeredi.
  • Il pagamento dell'intero credito ereditario a un singolo coerede può avere effetto liberatorio per il debitore senza necessità del consenso o dell'adesione degli altri coeredi, restando i rapporti interni regolabili nell'ambito delle operazioni divisionali.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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