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Sentenza

Sentenza n. 63/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento dell’Ordinanza -OMISSIS- dell’1.4.2025 (notificata nella stessa data dell’1.4.2025), con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di -OMISSIS- ha ingiunto al sig. -OMISSIS- la demolizione degli abusi edilizi, realizzati in difformità rispetto alla SCIA del 4.9.2012, con l’espressa avvertenza che, decorso il termine assegnato di 90 giorni dalla notifica della presente Ordinanza, il bene e la relativa area di sedime sarebbero stati acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale, specificando anche che entro il predetto termine di 90 giorni “potrà essere presentata domanda di sanatoria, a condizione che i lavori eseguiti risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia la momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria”;

Giustizia amministrativa202500209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie ritenute difformi dalla SCIA del 4 settembre 2012, con avvertenza dell’acquisizione gratuita dell’immobile e dell’area di sedime al patrimonio comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione emessa il 1° aprile 2025, deducendo: 1) eccesso di potere per difetto di motivazione, perché l’atto non individuava puntualmente la consistenza e l’estensione delle opere abusive da demolire; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, contestando la ricostruzione delle altezze dei diversi piani, la quantificazione delle maggiori altezze e dei conseguenti aumenti volumetrici e l’omessa considerazione delle tolleranze costruttive previste dall’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001 e dalla normativa regionale; 3) violazione del principio del legittimo affidamento, in ragione del lungo tempo trascorso dalla SCIA del 2012 e della precedente attività comunale, che aveva più volte attestato la conformità dei lavori. Il Comune non si è costituito; si è costituito il controinteressato, sostenendo l’infondatezza del ricorso. Il contesto procedimentale comprendeva precedenti sopralluoghi, relazioni tecniche, autorizzazioni paesaggistiche, una precedente ordinanza di demolizione annullata dal TAR e un successivo giudizio penale nel quale era stata accertata la falsità degli elaborati progettuali quanto alle altezze dell’edificio e alla quota del solaio preesistente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza di demolizione, fatta salva l’ulteriore attività amministrativa del Comune. Ha accolto il primo motivo, rilevando che l’ordinanza non individuava in modo puntuale gli abusi edilizi realizzati in difformità dalla SCIA e, quindi, non specificava adeguatamente le opere da demolire. Ha accolto anche il secondo motivo: la documentazione acquisita non consentiva di ricostruire le modalità con cui il Comune aveva autonomamente accertato e quantificato le maggiori altezze e i conseguenti aumenti di volumetria, nonostante la rilevanza degli accertamenti penali e delle contestazioni sulle quote dell’edificio. È stato quindi ravvisato un difetto di istruttoria. Il terzo motivo è stato respinto: il lungo tempo trascorso e l’inerzia dell’amministrazione non fanno sorgere un legittimo affidamento, poiché il potere repressivo degli abusi edilizi è vincolato, l’illecito edilizio ha natura permanente e l’ordinanza repressiva non è un atto di autotutela che richieda una specifica ponderazione dell’affidamento del privato. Le spese sono state compensate, con rimborso a carico del Comune del contributo unificato prenotato a debito. È stata inoltre accolta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001

    Nessuna citazione testuale riportata.

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alle tolleranze costruttive; il TAR ha accolto il motivo per difetto di istruttoria senza definire nel merito l’effettiva applicabilità della norma alle misure contestate.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    Non espressamente citato nel testo come base normativa dell’ordinanza; l’atto prevedeva tuttavia l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime in caso di mancata demolizione.

  • art. 27 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato per le precedenti ordinanze di sospensione dei lavori, non costituisce la disciplina decisiva dell’ordinanza di demolizione impugnata.

  • art. 3 l.r. n. 28/1991

    Nessuna citazione testuale riportata.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla soglia percentuale oltre la quale l’aumento dell’altezza degli edifici costituisce variazione essenziale; la questione è rimasta assorbita dall’accertamento del difetto di istruttoria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Un’ordinanza di demolizione deve individuare in modo puntuale le opere abusive e la relativa consistenza, così da rendere chiari al destinatario l’oggetto della sanzione e gli interventi da eseguire; l’omessa specificazione integra un vizio di motivazione.
  • Quando la demolizione è fondata su maggiori altezze e aumenti volumetrici, l’amministrazione deve svolgere e rappresentare un’istruttoria idonea a dimostrare autonomamente le modalità di rilevazione, misurazione e quantificazione degli abusi. Il mero richiamo a risultanze esterne o a precedenti accertamenti non sostituisce la motivazione e l’istruttoria proprie del provvedimento repressivo.
  • Il potere repressivo degli abusi edilizi è vincolato e l’abuso costituisce un illecito permanente; pertanto, il decorso del tempo e l’inerzia dell’amministrazione non fanno sorgere, di per sé, un legittimo affidamento e non impongono una motivazione rafforzata analoga a quella richiesta per l’autotutela decisoria.
  • L’annullamento dell’ordinanza di demolizione per difetto di motivazione o di istruttoria non impedisce all’amministrazione di rinnovare l’esercizio del potere repressivo, purché proceda a una nuova e adeguata istruttoria e adotti un provvedimento puntualmente motivato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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