Sentenza n. 4119/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta, notificato in data 17/08/2025, con il quale è stata dichiarata la decadenza del nulla osta al lavoro subordinato per decorrenza del termine di validità di cui all’art. 31, co. 4, D.P.R. 394/1999 (codice pratica P CE/L/Q/2023/111431).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dal nulla osta al lavoro subordinato per decorrenza del termine semestrale di validità
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione i nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato di lavoratori cittadini del Bangladesh. Dopo il rilascio dei nulla osta era entrato in vigore l’art. 3 del d.l. n. 145/2024, che aveva disposto la sospensione ex lege dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati in favore di lavoratori provenienti da Paesi considerati a rischio di frode documentale, nonché la sospensione dei procedimenti per il rilascio dei visti, fino alla conclusione delle verifiche dello Sportello Unico. Il ricorrente deduceva, anzitutto, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con un secondo gruppo di censure lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 4 e 8, d.P.R. n. 394/1999, nonché il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti e la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, sostenendo che il mancato rilascio dei visti non fosse imputabile al datore di lavoro o ai lavoratori, i quali avevano tempestivamente sollecitato il consolato italiano competente. Con il motivo principale deduceva infine la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, e il difetto di motivazione e di istruttoria, poiché l’amministrazione aveva dichiarato la decadenza per decorso del termine semestrale ignorando la sospensione legale dell’efficacia dei nulla osta e dei relativi termini.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto decisivo il motivo relativo alla violazione dell’art. 3 d.l. n. 145/2024, assorbendo il primo motivo procedimentale. La norma sopravvenuta aveva sospeso automaticamente l’efficacia dei nulla osta già rilasciati per i lavoratori provenienti da Paesi a rischio, tra cui il Bangladesh, fino alla conferma espressa del positivo espletamento delle verifiche, sospendendo parallelamente i procedimenti consolari per il rilascio dei visti. Secondo il TAR, la sospensione legale dell’efficacia del nulla osta comporta anche la sospensione del decorso dei termini a esso collegati, compreso il termine semestrale di validità previsto dalla disciplina sull’ingresso per lavoro subordinato. La Prefettura aveva quindi dichiarato la decadenza applicando il decorso del termine come se la disciplina sopravvenuta non fosse mai entrata in vigore, mentre il termine era rimasto sospeso per legge. Il mancato ingresso dei lavoratori non era imputabile al ricorrente: il beneficiario del nulla osta aveva tempestivamente sollecitato gli uffici diplomatici e la procedura era rimasta bloccata dall’impedimento legale e dalla mancata conclusione delle verifiche amministrative. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 11 ottobre 2024, n. 145
"l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati [...] è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more [...] i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia [...] sono sospesi"
La disposizione introduce una sospensione automatica dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati e dei procedimenti per il rilascio dei visti, fino alla conclusione positiva delle verifiche dello Sportello Unico.
art. 22, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Il termine semestrale di validità del nulla osta è soggetto a sospensione quando l’efficacia del nulla osta e il procedimento di rilascio del visto siano sospesi ex lege.
art. 31, comma 4, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
La decadenza per decorso del termine di validità del nulla osta non può essere dichiarata durante il periodo in cui tale termine è sospeso per effetto di una disposizione legislativa sopravvenuta.
art. 31, comma 8, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
La disciplina della validità e della decadenza del nulla osta deve essere applicata tenendo conto della sospensione legale dei procedimenti e dei termini.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La relativa censura è stata assorbita e non esaminata, poiché l’annullamento è stato disposto sulla base del vizio sostanziale decisivo.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta sospende ex lege l’efficacia di un nulla osta amministrativo e il procedimento finalizzato al rilascio del visto collegato, restano sospesi anche i termini di validità e di decadenza dell’atto, salvo diversa espressa previsione normativa.
- L’amministrazione non può dichiarare la decadenza di un nulla osta per decorso del termine semestrale durante il periodo in cui il termine è rimasto sospeso per effetto di una norma primaria sopravvenuta.
- Il mancato ingresso del lavoratore straniero non è imputabile al richiedente quando la procedura sia stata tempestivamente attivata e la sua conclusione sia stata impedita dalla sospensione legale e dalla mancata esecuzione delle verifiche amministrative necessarie.
- L’amministrazione, nel valutare la scadenza o la decadenza di un titolo amministrativo, deve considerare le sopravvenienze normative che ne abbiano sospeso l’efficacia e i termini collegati; l’omessa considerazione di tali sopravvenienze determina violazione di legge.
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