Cassazione Penale, Ordinanza n. 23072/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto era manifestamente generico, limitato a formule di stile e privo di specifica correlazione con la fattispecie. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisata colpa nell'evidente inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (procura generale)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva infraquinquennale, dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione ai capi A), B), C) ed F) della rubrica e ridotto la pena per i capi D) ed E). L'unico motivo deduceva violazione ed erronea applicazione della legge penale nonché insufficienza e illogicità della motivazione, ma la censura è stata ritenuta del tutto assertiva e non correlata al caso concreto, quindi generica.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se sussiste colpa nell'impugnazione inammissibile, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 606 c.p.p.
richiamato solo implicitamente dalla doglianza per violazione di legge e vizi di motivazione; la censura è stata ritenuta generica e non specifica.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo dedotto si risolve in un'enunciazione apodittica e meramente assertiva, senza una concreta correlazione con le ragioni della decisione impugnata.
- La denuncia di violazione di legge e di vizio motivazionale deve essere specifica e riferita al caso concreto; formule stereotipate o generiche non consentono il sindacato di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione manifestamente infondata, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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