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Sentenza

Sentenza n. 1004/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento 14.1.2026, prot. 922 con cui la Regione Piemonte – Direzione Sanità ha rigettato l’istanza di accesso del 15.12.2025 presentata dalla Fondazione ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, mediante estrazione di copia, alla documentazione richiesta con l’istanza del 15.12.2025 e la conseguente condanna della Regione Piemonte alla consegna ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.

Giustizia amministrativa202600377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa alle interlocuzioni tra Regione Piemonte e ASL CN1 sulle modalità di registrazione contabile e sul recupero di un acconto corrisposto alla fondazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La fondazione, autorizzata e accreditata per l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale, aveva ricevuto dall'ASL CN1 un acconto di euro 59.713,14 per la copertura dei maggiori costi del rinnovo contrattuale del personale sanitario non medico. Nel luglio 2025 l'ASL aveva trattenuto tale importo dai corrispettivi dovuti, qualificandolo come proprio credito e richiamando indicazioni scritte ricevute nel 2021 da funzionari regionali. La fondazione aveva quindi presentato istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, chiedendo copia del documento contenente tali indicazioni e di ogni altra comunicazione intercorsa tra Regione e ASL in ordine alla registrazione contabile dell'acconto e al suo eventuale recupero. La Regione aveva trasmesso alcuni atti già conosciuti dalla fondazione e aveva negato l'accesso agli ulteriori documenti, sostenendo che la contabilizzazione come credito derivasse direttamente dai principi di contabilità pubblica e dall'autonomia gestionale dell'ASL, non da indicazioni estemporanee. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. 241/1990, sostenendo la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla conoscenza dei documenti, funzionale a contestare la trattenuta e a verificare le motivazioni e le direttive regionali richiamate dall'ASL.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il diniego e ordinando alla Regione Piemonte di consentire l'accesso mediante estrazione di copia ai documenti richiesti. L'interesse della fondazione è stato ritenuto concreto e attuale, poiché collegato alla trattenuta dell'importo da parte dell'ASL e alla verifica delle interlocuzioni regionali espressamente richiamate per giustificarla. L'istanza non è stata considerata meramente esplorativa né generica: è sufficiente che la richiesta individui i documenti per contenuto e oggetto e ponga l'amministrazione nelle condizioni di comprenderne la portata e di selezionare gli atti interessati, senza che il richiedente debba indicarne data e protocollo quando non può conoscerli pienamente. Nella fattispecie, la stessa ASL aveva fatto riferimento a indicazioni scritte dei funzionari regionali e a interlocuzioni con la Regione; tale circostanza rendeva specificamente individuabili i documenti richiesti e illegittimo il loro diniego. La Regione è stata inoltre condannata al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 22-25 l. 241/1990

    La disciplina dell'accesso documentale tutela l'interesse concreto e attuale alla conoscenza di documenti amministrativi collegato a una posizione giuridicamente rilevante; la richiesta non è generica quando consente all'amministrazione di comprendere l'oggetto e individuare i documenti, anche senza indicazione degli estremi puntuali non conoscibili dall'istante.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di accoglimento della domanda di accesso, di ordinare all'amministrazione l'esibizione e la consegna dei documenti richiesti.

Massime di principio

  • L'istanza di accesso documentale non è meramente esplorativa quando è collegata a un interesse concreto e attuale e individua i documenti mediante il loro oggetto e contenuto, mettendo l'amministrazione in condizione di selezionarli.
  • L'istante non è tenuto a indicare data, numero di protocollo o altri estremi identificativi dei documenti quando tali elementi non siano nella sua piena disponibilità; è sufficiente una descrizione idonea a delimitare l'oggetto della richiesta.
  • Quando l'amministrazione o un ente ad essa collegato abbia giustificato un atto lesivo richiamando specifiche interlocuzioni o indicazioni scritte provenienti da altra amministrazione, il destinatario dell'atto ha un interesse concreto e attuale ad accedere a tali documenti per verificarne contenuto e portata.
  • Il diniego di accesso è illegittimo se l'amministrazione si limita a richiamare atti generali o già conosciuti dall'istante senza esaminare e mettere a disposizione la documentazione specificamente richiesta e richiamata come fondamento della condotta amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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