Sentenza n. 12362/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1 – DM 6 luglio 2022); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 2 – DM 6 ottobre 2022, linee guida); nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 (doc. 3 – circolare prot. n.1341); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016 (doc. 4 – circolare prot. n. 3251); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell’8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall’art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (doc. 5 – circolare prot. n. 21179); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 6 – circolare prot. n.22413); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557 (doc. 7 – circolare prot. n. 7435); - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 8 – Accordo Atto rep. N. 181); - dell’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l’anno 2019 (doc. 9 – Accordo Atto rep. N. 182); - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc.10 – intesa Conferenza prot. 22/179/CR6/7); - dell’Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (doc. 11 – intesa sullo schema del dm adozione linee guida); - dell’Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018 (doc. 12 – intesa CSR sullo schema del dm adozione linee guida); - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale (doc. 13 – DM 15 giugno 2012 – modelli CE); - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP), (doc. 14 – DM 25 giugno 2019, modelli CE); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. ed altresì - della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, unitamente al relativo Allegato 1 (doc. 15 - determinazione n. 24300 del 12.12.2022); - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; nonché, ove occorrer possa: - della nota prot. n. 645107 del 13/08/2019 della Regione Emilia-Romagna; - della Deliberazione n. 284 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Piacenza; - della Deliberazione n. 667 del 05/09/2019 dell’Azienda Usl di Parma; - della Deliberazione n. 334 del 20/09/2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia; - della Deliberazione n. 267 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Modena; - della Deliberazione n. 325 del 04/09/2019 dell’Azienda Usl di Bologna; - della Deliberazione n. 189 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Imola; - della Deliberazione n. 183 del 06/09/2019 dell’Azienda Usl di Ferrara; - della Deliberazione n. 295 del 18/09/2019 dell’Azienda Usl della Romagna; - della Deliberazione n. 969 del 03/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma; - della Deliberazione n. 333 del 19/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; - della Deliberazione n. 137 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena; - della Deliberazione n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna; - della Deliberazione n. 202 del 05/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara; - della Deliberazione n. 260 del 06/09/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli; - della nota prot. n. 722665 del 25/09/2019 della Regione Emilia-Romagna; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l’effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all’oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; b) per quanto riguarda i primi motivi aggiunti: - della determinazione n. 25860 del 27 novembre 2024 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, unitamente al relativo Allegato 1, comunicata in data 24 gennaio 2025 (doc. 16 - determinazione n. 25860 del 27.11.2024); - della nota prot. n. 73861 del 24 gennaio 2025 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, con cui è stata comunicata la suddetta determinazione (doc. 17 - nota prot. n. 73861 del 24.01.2025); - della determinazione n. 27391 del 29 dicembre 2023 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. c) per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti: - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Emilia-Romagna rubricato “Decreto-legge 30 giugno 2025 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2025 n. 118” (doc. 18 - Avviso) e del relativo allegato “Elenco aziende fornitrici DM_DL_95_2025” (doc. 19 - Allegato); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto. nonché, valutate le relative istanze, per la remissione ed il rinvio alla Corte di Giustizia Europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e applicazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i decreti ministeriali, le linee guida e gli atti regionali di quantificazione della quota dovuta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa, che aveva fornito dispositivi medici a enti del Servizio sanitario nazionale nel quadriennio 2015-2018, ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, gli atti presupposti e gli atti regionali di quantificazione della quota di ripiano, inizialmente determinata in euro 10.597,87 e successivamente rideterminata. Ha dedotto l'illegittimità del meccanismo di payback previsto dall'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 per contrasto con il diritto dell'Unione europea, la CEDU e numerose disposizioni costituzionali, nonché per violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, irretroattività, proporzionalità, ragionevolezza, capacità contributiva, partecipazione, trasparenza e buona fede. Ha inoltre censurato le modalità di fissazione dei tetti di spesa, di accertamento dello sforamento e di ripartizione del ripiano, deducendo difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, disparità di trattamento, sviamento e illegittimità derivata degli atti regionali. Ha chiesto anche la rimessione di questioni alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato respinto, quanto all'impugnazione degli atti statali e della normativa secondaria, perché infondato. Il TAR ha ritenuto che il payback trovi una base normativa espressa e sufficientemente determinata nell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, che le imprese fossero consapevoli sin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo e che il ritardo nella fissazione dei tetti e nella certificazione degli sforamenti non avesse fatto sorgere un affidamento tutelabile sulla sua mancata applicazione. La retroattività riferita alle annualità 2015-2018 non è stata ritenuta di per sé illegittima. Il termine di trenta giorni per il pagamento in unica soluzione non è stato considerato sproporzionato, anche perché la ricorrente non aveva provato il concreto impatto economico impeditivo. Il fatto che il ripiano gravasse sulle sole imprese fornitrici è stato ritenuto ragionevole, in quanto esse sono direttamente contraenti con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le questioni di costituzionalità sono state considerate manifestamente infondate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024; non è stato disposto neppure il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Quanto agli atti regionali applicativi, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: tali atti svolgono una funzione meramente tecnica e contabile, senza margini di discrezionalità, applicando a dati già individuati le percentuali e le modalità stabilite dalla legge e dagli atti statali. La relativa controversia riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale e spetta al giudice ordinario. È stata riconosciuta la facoltà di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011
Ha previsto il tetto nazionale e regionale alla spesa del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di dispositivi medici.
art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Costituisce la base normativa del payback sui dispositivi medici, disciplinando la fissazione dei tetti regionali, i soggetti obbligati e le percentuali di ripiano proporzionali al fatturato.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, introdotto dall'art. 18 d.l. n. 115/2022
Ha previsto, per il quadriennio 2015-2018, una procedura accelerata e il pagamento del ripiano in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali.
art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023
Ha istituito un fondo e previsto una riduzione del ripiano, la cui condizione di rinuncia al contenzioso è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 139/2024.
art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Ha ulteriormente ridotto al 25% la quota di ripiano dovuta per le annualità 2015-2018.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU
La sua violazione è stata esclusa perché il payback ha base normativa, persegue una causa di pubblica utilità ed è ragionevole e proporzionato.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici è compatibile con i principi di legalità, certezza del diritto e legittimo affidamento quando la legge individua i soggetti obbligati, l'oggetto dell'obbligo e i criteri di riparto, anche se la concreta quantificazione dei tetti e degli sforamenti avviene successivamente.
- Il ritardo nella fissazione dei tetti di spesa e nella certificazione del loro superamento non esclude, di per sé, l'applicazione del payback alle annualità pregresse né determina un affidamento tutelabile sulla sua mancata applicazione, se l'obbligo risultava già previsto dalla legge.
- La limitazione della libertà economica e delle attività di fornitura derivante dal payback può essere giustificata dall'obiettivo imperativo di assicurare la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e il contenimento della spesa pubblica, purché la misura rispetti proporzionalità, certezza del diritto e legittimo affidamento.
- Gli atti regionali che, senza esercizio di discrezionalità, verificano i dati contabili e applicano automaticamente percentuali e criteri già stabiliti dalla legge e dagli atti statali hanno natura meramente tecnico-contabile; le controversie sulla corretta quantificazione della quota dovuta riguardano diritti soggettivi patrimoniali e spettano alla giurisdizione ordinaria.
- Il criterio del fatturato e della quota di mercato può costituire parametro ragionevole per ripartire il payback tra le imprese fornitrici, anche se non coincide con il reddito netto, perché rappresenta la partecipazione dell'impresa al mercato dei dispositivi acquistati dal Servizio sanitario nazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1492/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1493/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1494/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1495/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1496/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1497/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →