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Ordinanza

Ordinanza n. 2849/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n.-OMISSIS-resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202605371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, di accoglimento della domanda cautelare proposta dal militare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazione disciplinare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Amministrazione ha appellato l’ordinanza cautelare con cui il TAR Campania aveva accolto la domanda cautelare del militare, chiedendone la riforma. Dalla motivazione emerge che il procedimento disciplinare riguardava l’uso, anche isolato, di sostanze stupefacenti e la frequentazione di persone appartenenti ad ambienti criminali, condotte ritenute incompatibili con lo status e i doveri istituzionali di un appartenente alla Guardia di finanza. L’Amministrazione ha dedotto censure ritenute articolate e assistite da fumus di fondatezza, sostenendo la legittimità della sanzione disciplinare più grave e la gravità delle condotte contestate.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto l’appello assistito da adeguato fumus boni iuris e ha ravvisato un pericolo di danno grave e irreparabile. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui l’uso, anche isolato, di sostanze stupefacenti può legittimare l’irrogazione della sanzione più grave della perdita del grado per rimozione o della destituzione, poiché viola i doveri di correttezza e lealtà, è incompatibile con la prosecuzione del servizio, incide sull’equilibrio psichico e sull’esemplarità della condotta e lede il prestigio del Corpo. Ha inoltre affermato che la valutazione della gravità dell’illecito e della sanzione costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto per vizi di legittimità quali manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità, travisamento o abnormità. I precedenti positivi di carriera non sono stati ritenuti di per sé decisivi ai fini della sanzione. È stata infine considerata oggettivamente incompatibile con l’appartenenza alla Guardia di finanza la frequentazione di persone inserite in ambienti criminali, in ragione delle finalità istituzionali del Corpo. L’istanza cautelare è stata accolta e, per l’effetto, è stata sospesa l’esecutività del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’uso, anche isolato, di sostanze stupefacenti da parte di un militare o di un appartenente alle forze di polizia può giustificare l’irrogazione della sanzione disciplinare più grave, in quanto condotta incompatibile con i doveri di correttezza, lealtà, esemplarità e prestigio connessi allo status e alle funzioni ricoperte.
  • La valutazione della gravità dell’illecito disciplinare e la scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità, travisamento o abnormità, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione.
  • Il principio di gradualità delle sanzioni disciplinari non impone una riduzione della sanzione quando la condotta, valutata in rapporto alla peculiarità dello status militare o di polizia, risulti frontalmente incompatibile con la prosecuzione del servizio; la sproporzionalità rileva solo quando la scelta amministrativa trasmodi in abnormità.
  • I precedenti positivi di carriera del dipendente non sono necessariamente rilevanti ai fini della determinazione della sanzione disciplinare, soprattutto quando l’illecito contestato sia ritenuto incompatibile con lo status militare o con l’appartenenza a una forza di polizia.
  • La frequentazione di persone appartenenti ad ambienti criminali può costituire, per un appartenente a un Corpo militare con funzioni di polizia, una grave violazione degli obblighi istituzionali e del giuramento, in ragione del conflitto con le finalità di prevenzione e repressione della criminalità proprie del Corpo.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereTutela cautelare

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