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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1257

Regolamento delegato (UE) 2021/1257 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per integrare sistematicamente i fattori di sostenibilità e le preferenze di sostenibilità nei processi di product governance e nella consulenza sui prodotti di investimento assicurativi. Vengono introdotte definizioni specifiche, nuovi obblighi di identificazione del mercato di riferimento, test e monitoraggio dei prodotti, nonché regole di adeguatezza e di gestione dei conflitti di interesse che tengono conto delle preferenze ESG del cliente. Il testo mira anche a prevenire il greenwashing e la vendita impropria, imponendo ai distributori di non qualificare come rispondenti alle preferenze di sostenibilità prodotti che non lo sono e di documentare eventuali adattamenti delle preferenze da parte del cliente.

Integrazione dei fattori e delle preferenze di sostenibilità nelle regole di governo del prodotto, distribuzione e consulenza per i prodotti assicurativi e i prodotti di investimento assicurativi.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione, agli intermediari assicurativi e ai distributori di prodotti assicurativi, con particolare riferimento ai prodotti assicurativi e ai prodotti di investimento assicurativi disciplinati dalla direttiva (UE) 2016/97. Incide sui processi di governance del prodotto, sulla definizione del mercato di riferimento, sui test e sul monitoraggio dei prodotti, nonché sulle norme di comportamento, sugli obblighi informativi e sulla consulenza in materia di prodotti di investimento assicurativi. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è espressamente rilevante ai fini del SEE; si applica dal 2 agosto 2022. Restano centrali i rinvii ai regolamenti (UE) 2019/2088 e 2020/852 per le nozioni di investimenti sostenibili, ecosostenibili e fattori di sostenibilità.

Integrazione dei fattori di sostenibilità nella distribuzione assicurativa e nei prodotti di investimento assicurativi

Il regolamento delegato (UE) 2021/1257 interviene nel quadro della direttiva (UE) 2016/97 per allineare la distribuzione assicurativa e la consulenza sui prodotti di investimento assicurativi alla disciplina europea della finanza sostenibile. La Commissione richiama, nei considerando, il Green Deal europeo, il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile e la necessità di contrastare il greenwashing, chiarendo che le preferenze di sostenibilità del cliente devono essere considerate in modo effettivo e documentabile.

Modifiche al regolamento delegato (UE) 2017/2358: product governance

Nel governo del prodotto assicurativo, il processo di approvazione deve ora includere espressamente gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità dei clienti. Il mercato di riferimento deve essere definito a un livello sufficientemente dettagliato, tenendo conto delle caratteristiche del prodotto, del profilo di rischio, della complessità, della natura del prodotto e dei suoi fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088.

I soggetti che realizzano prodotti assicurativi possono individuare gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con il prodotto, salvo che il prodotto consideri i fattori di sostenibilità. Essi devono progettare e commercializzare solo prodotti coerenti con le esigenze e gli obiettivi del mercato di riferimento, compresi quelli legati alla sostenibilità, e garantire che il personale coinvolto abbia competenze ed esperienza adeguate a comprendere sia il prodotto sia le caratteristiche del mercato target.

Test del prodotto, monitoraggio e revisione

Il prodotto assicurativo deve essere testato prima dell’immissione sul mercato, dell’adattamento significativo o quando il mercato di riferimento cambi in modo rilevante. Il test deve verificare se il prodotto risponde, nell’arco della sua vita, alle esigenze, agli obiettivi, compresi quelli di sostenibilità, e alle caratteristiche del mercato di riferimento; a seconda del prodotto e dei rischi per il cliente, il test è qualitativo e, se necessario, anche quantitativo. Se il test evidenzia che il prodotto non soddisfa tali requisiti, il prodotto non può essere immesso sul mercato.

Il monitoraggio deve essere continuo e la revisione regolare deve servire a individuare eventi che possano incidere sulle caratteristiche principali, sulla copertura del rischio o sulle garanzie. Il soggetto che realizza il prodotto deve anche verificare se il prodotto continui a essere coerente con il mercato di riferimento e se venga distribuito a clienti esterni a tale mercato.

Informazioni ai distributori e corretta distribuzione

Le informazioni fornite ai distributori devono consentire loro di comprendere il prodotto, il mercato di riferimento e di individuare i clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, inclusi quelli di sostenibilità, non siano compatibili con il prodotto. I meccanismi di distribuzione devono mirare a evitare e attenuare il pregiudizio per il cliente, supportare una gestione corretta dei conflitti di interesse e garantire che gli interessi del cliente, incluse le eventuali finalità di sostenibilità, siano debitamente considerati.

Se un distributore si accorge che un prodotto non è in linea con gli interessi, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento, o che altre circostanze potrebbero arrecare danno al cliente, deve informare prontamente il soggetto che realizza il prodotto e, se del caso, modificare la strategia di distribuzione.

Modifiche al regolamento delegato (UE) 2017/2359: definizioni e ambito consulenziale

Per i prodotti di investimento assicurativi, il regolamento introduce le definizioni di "preferenze di sostenibilità" e di "fattori di sostenibilità". Le preferenze di sostenibilità possono consistere nella scelta del cliente di orientare il proprio investimento verso:

  • una quota minima di investimenti ecosostenibili ai sensi del regolamento (UE) 2020/852;
  • una quota minima di investimenti sostenibili ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088;
  • la considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, sulla base di elementi qualitativi o quantitativi specificati dal cliente.

Conflitti di interesse e raccolta delle informazioni del cliente

Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione devono considerare anche i conflitti di interesse che possono derivare dall’integrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente. In sede di raccolta delle informazioni sugli obiettivi di investimento, devono essere considerati, se pertinenti, il periodo di detenzione, la propensione al rischio, il profilo di rischio, la finalità dell’investimento e le preferenze di sostenibilità.

Nel fornire consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, il distributore non deve emettere una raccomandazione se nessun prodotto è adeguato. Inoltre, non può presentare un prodotto come rispondente alle preferenze di sostenibilità del cliente se non le soddisfa. Se nessun prodotto soddisfa tali preferenze e il cliente decide di modificarle, il distributore deve conservare traccia della decisione e dei relativi motivi.

Tutela del cliente, anti-greenwashing e documentazione

La disciplina mira a evitare il greenwashing e la vendita impropria: il distributore deve spiegare al cliente perché un prodotto non può essere raccomandato come coerente con le sue preferenze di sostenibilità e conservare la relativa documentazione. La logica del regolamento è quella di assicurare che le indicazioni commerciali riflettano sia gli obiettivi finanziari sia le preferenze ESG effettivamente espresse dal cliente, senza sovrapporre impropriamente sostenibilità dichiarata e sostenibilità reale del prodotto.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 2 agosto 2022. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica del governo del prodotto per i prodotti assicurativi

Nel regolamento delegato (UE) 2017/2358, il processo di approvazione del prodotto deve tenere conto degli interessi, delle caratteristiche e degli obiettivi dei clienti, inclusi gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità. Il mercato di riferimento deve essere definito in modo sufficientemente dettagliato, considerando anche i fattori di sostenibilità ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088; i soggetti che realizzano prodotti assicurativi possono identificare gruppi di clienti non compatibili, salvo che il prodotto tenga conto dei fattori di sostenibilità.

Test, monitoraggio e revisione dei prodotti assicurativi

I prodotti assicurativi devono essere testati prima dell’immissione sul mercato, dell’adattamento significativo o quando il mercato di riferimento cambi in modo rilevante. Il test valuta la coerenza del prodotto con esigenze, obiettivi e caratteristiche del mercato di riferimento, compresi gli obiettivi di sostenibilità, lungo l’intera durata di vita del prodotto. I prodotti non possono essere immessi sul mercato se il test mostra che non soddisfano tali esigenze; inoltre è richiesto un monitoraggio continuo e una revisione regolare per verificare la permanenza della coerenza con il mercato di riferimento.

Obblighi dei distributori e gestione delle informazioni

Le informazioni fornite ai distributori devono consentire loro di comprendere i prodotti, il mercato di riferimento e di individuare i clienti non compatibili, anche rispetto agli obiettivi di sostenibilità, al fine di distribuire il prodotto nel miglior interesse del cliente. I meccanismi di distribuzione devono evitare o attenuare il pregiudizio per il cliente, supportare la gestione dei conflitti di interesse e garantire che interessi, caratteristiche e obiettivi, inclusi quelli di sostenibilità, siano adeguatamente considerati. I distributori che rilevino l’incompatibilità del prodotto con il mercato di riferimento o altre circostanze dannose devono informare prontamente il soggetto che realizza il prodotto e, se del caso, modificare la strategia di distribuzione.

Definizione di preferenze di sostenibilità

Nel regolamento delegato (UE) 2017/2359 vengono introdotte le definizioni di "preferenze di sostenibilità" e "fattori di sostenibilità". Le preferenze di sostenibilità possono riguardare: una quota minima di investimenti in investimenti ecosostenibili ai sensi del regolamento (UE) 2020/852; una quota minima di investimenti sostenibili ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088; oppure la considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, sulla base di elementi qualitativi o quantitativi indicati dal cliente.

Conflitti di interesse e consulenza

Nell’identificazione dei conflitti di interesse in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, intermediari e imprese di assicurazione devono considerare anche i conflitti che possono derivare dall’integrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente. In sede di consulenza, le informazioni sugli obiettivi di investimento devono includere, se pertinenti, periodo di detenzione, propensione al rischio, profilo di rischio, finalità dell’investimento e preferenze di sostenibilità. Se nessun prodotto è adeguato, non va emessa una raccomandazione; inoltre non è consentito raccomandare un prodotto come rispondente alle preferenze di sostenibilità se non le soddisfa.

Prevenzione del greenwashing e documentazione

Il regolamento impone di spiegare al cliente le ragioni per cui un prodotto non viene raccomandato come coerente con le sue preferenze di sostenibilità e di conservare la relativa documentazione. Se il cliente decide di adattare le proprie preferenze perché nessun prodotto le soddisfa, il distributore deve conservare traccia della decisione e dei relativi motivi, misura finalizzata a prevenire vendita impropria e greenwashing.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 2 agosto 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieassicurazionidistribuzione di prodotti finanziarisostenibilitàtutela degli investitorigoverno del prodotto

Testo integrale

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