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Ordinanza

Ordinanza n. 1315/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Veneto n. 63/2026, che aveva respinto la domanda cautelare, nonché determinazioni prefettizie incidenti sulla detenzione e custodia di un’arma

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (privati appellanti)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Il Consiglio di Stato ha esaminato separatamente le due posizioni, precisando che la delibazione cautelare non pregiudica i profili di ammissibilità relativi alla natura cumulativa e collettiva del ricorso originario. Quanto al primo appellante, il gravame non presentava prima facie profili di fondatezza, salva ogni ulteriore valutazione nel merito da parte del TAR. Quanto alla seconda appellante, è stata contestata una determinazione prefettizia non meglio specificata, avente natura di provvedimento innominato e produttiva di effetti sostanzialmente equivalenti al divieto di detenzione di armi, senza previa valutazione di modalità alternative di custodia dell’arma.

La decisione

L’appello è stato accolto soltanto in parte. Il Consiglio di Stato ha escluso, in sede cautelare, la sussistenza di profili di fondatezza con riguardo alla posizione del primo appellante, rimettendo comunque gli approfondimenti al giudice di primo grado. Per la seconda appellante ha invece ravvisato, prima facie, l’illegittimità della determinazione prefettizia, in quanto provvedimento innominato sostanzialmente equivalente a un divieto di detenzione di armi, adottato senza previamente verificare modalità alternative di custodia. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti è stato ritenuto prevalente l’interesse della seconda appellante alla sospensione del provvedimento nei suoi confronti. L’ordinanza cautelare del TAR è stata quindi riformata nei limiti indicati in motivazione; le spese della fase sono state compensate ed è stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell’ambito della tutela cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea e all’art. 2-septies del medesimo decreto, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nella versione modificata dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, un provvedimento amministrativo innominato che produca sostanzialmente gli stessi effetti di un divieto di detenzione di armi è prima facie censurabile se l’amministrazione non abbia previamente valutato modalità alternative di custodia dell’arma.
  • Nel giudizio cautelare il giudice può valutare separatamente le posizioni dei ricorrenti e accogliere l’appello soltanto nei confronti del soggetto per il quale emergano profili prima facie favorevoli, respingendolo quanto agli altri.
  • La delibazione cautelare può essere adottata senza pregiudicare gli ulteriori approfondimenti del giudice di merito e senza definire preventivamente i profili di ammissibilità relativi alla natura cumulativa o collettiva del ricorso.
  • Il giudizio cautelare richiede il bilanciamento degli interessi contrapposti; la sospensione della misura amministrativa è giustificata quando l’interesse del privato alla sua temporanea neutralizzazione prevalga, alla luce della prima facie illegittimità dell’atto, sull’interesse pubblico alla sua esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelareAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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