Ordinanza n. 3513/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione dirigenziale numero repertorio CT/806/2026 del 01/04/2026 e numero protocollo CT/806/2026 del 01/04/2026, notificata con nota prot. CT-N. 4443 del 2/04/2026, recante: “Rimozione degli effetti giuridici prodotti dalla Segnalazione Certificata Inizio Attività di Rimessa prot. CT/129766 del 09.10.2025 e Divieto prosecuzione attività” nel locale ivi indicato; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi compresi, qualora fosse necessario: - la nota prot. CT/165573 del 12/12/2025 del XIV Gruppo Monte Mario – Sezione Polizia Amministrativa; - la comunicazione di avvio procedimento prot. CT/5814 del 19/01/2026; - la nota SUAP prot. CT/20467 del 17/02/2026; - la nota della Direzione Tecnica prot. CT/25368 del 26/02/2026; - la richiesta di integrazione documentale/procedimentale prot. CT/29070 del 05/03/2026; - la nota SUAP prot. CT/36976 del 19/03/2026; - il parere negativo della Direzione Tecnica del 27/03/2026 richiamato nella determina; - ogni ulteriore atto istruttorio o endoprocedimentale posto a fondamento del provvedimento gravato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale recante la rimozione degli effetti giuridici della SCIA per attività di rimessa e il divieto di prosecuzione dell’attività, connessi atti istruttori e procedimentali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha dichiarato inefficace la SCIA relativa all’attività di rimessa di autoveicoli e autolavaggio esercitata in un locale interrato, chiedendone anche la sospensione cautelare. L’Amministrazione ha ritenuto il locale non compatibile con l’uso dichiarato, poiché dalla documentazione relativa alla legittimità della preesistenza risultava autorizzato come magazzino con funzione accessoria ai due villini soprastanti; l’utilizzo autonomo come autorimessa soggetta a licenza e come sede di autolavaggio avrebbe comportato un mutamento di destinazione d’uso, con aumento di superficie utile lorda e volumetria, in assenza del necessario titolo abilitativo. La ricorrente ha sostenuto che non vi fosse un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante e ha valorizzato la classificazione catastale dell’immobile in categoria D/8, ritenuta compatibile con l’uso a parcheggio o autorimessa in forma imprenditoriale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non positivamente delibabile, nella fase sommaria, la tesi della società circa l’irrilevanza urbanistica del mutamento d’uso. Ha affermato che il cambio di destinazione d’uso è soggetto alle verifiche urbanistico-edilizie e ai provvedimenti autorizzativi degli enti competenti. La classificazione catastale D/8 non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare o determinare la legittimità urbanistico-edilizia dell’uso concretamente impresso al bene, né a superare i rilievi dell’Amministrazione sull’assenza del necessario titolo abilitativo per l’utilizzazione autonoma del locale come autorimessa imprenditoriale e autolavaggio. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della società e liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in via incidentale; il TAR l’ha respinta all’esito della valutazione sommaria propria della fase cautelare.
Massime di principio
- La classificazione catastale di un immobile non dimostra, da sola, la legittimità urbanistico-edilizia della destinazione d’uso concretamente impressa al bene e non può sostituire il necessario titolo abilitativo.
- L’utilizzazione autonoma di un locale interrato autorizzato come magazzino pertinenziale e accessorio a edifici residenziali, quale autorimessa aperta a un’attività imprenditoriale e sede di autolavaggio, può integrare un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, soggetto alle verifiche e alle autorizzazioni urbanistico-edilizie.
- Nella fase cautelare, la tesi secondo cui la categoria catastale dell’immobile legittimerebbe l’uso imprenditoriale dichiarato non è suscettibile di positiva delibazione quando l’Amministrazione abbia rilevato l’assenza del titolo abilitativo e l’incompatibilità dell’uso con la destinazione autorizzata.
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