Ordinanza n. 106/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Questore della Provincia di Lecce prot. nr. -OMISSIS- del 1.8.2024, notificato in data 3.1.2026, con cui è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nonché, ove occorra, avverso tutti gli atti ad esso connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto questorile di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (ministero e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto del Questore della Provincia di Lecce con cui è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il provvedimento amministrativo richiamava l’art. 9, commi 4 e 7, lett. c), del d.lgs. 286/1998 e dava atto che lo straniero non aveva formato un proprio nucleo familiare sul territorio nazionale né vi era entrato per motivi di ricongiungimento. Il decreto era inoltre fondato sulla valutazione della pericolosità sociale derivante dalla reiterazione di condotte criminose in materia di stupefacenti: una condanna del 23 marzo 2016 alla pena definitiva di otto mesi per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, una condanna del 27 gennaio 2023 alla pena di sei mesi di reclusione per la medesima fattispecie e un arresto in flagranza del 12 ottobre 2024 per reati della stessa natura. Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto infondate tutte le censure dedotte, senza ulteriormente specificarne il contenuto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il decreto impugnato applicasse espressamente l’art. 9 del d.lgs. 286/1998 e avesse accertato circostanze rilevanti ai fini della revoca, relative all’assenza di un nucleo familiare formato sul territorio nazionale e all’assenza di ingresso per ricongiungimento familiare. Quanto alla condanna ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, il Collegio ha precisato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 e del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, essa non costituisce automaticamente causa ostativa al rinnovo del permesso, imponendo invece una valutazione concreta della pericolosità sociale. Nel caso esaminato, tale valutazione è stata ritenuta legittimamente compiuta dall’Amministrazione sulla base della reiterazione di plurime condotte in materia di stupefacenti. Il TAR ha inoltre considerato significativo che le condotte non apparissero neppure riconducibili all’attenuante della lieve entità e ha ritenuto il quadro fattuale e motivazionale sufficiente, in sede cautelare, a sostenere il decreto questorile. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto non apprezzabili i pregiudizi prospettati dal ricorrente e prevalenti gli interessi pubblici perseguiti dall’Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata richiamata quale base normativa della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in relazione anche all’assenza di un nucleo familiare formato sul territorio nazionale e all’assenza di ingresso per ricongiungimento.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 non opera automaticamente come causa ostativa, dovendo essere valutata nel quadro concreto della pericolosità sociale.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La disposizione, come risultante dall’intervento della Corte costituzionale, impone una valutazione concreta della pericolosità sociale dello straniero ai fini del rinnovo del permesso.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La reiterazione di condanne e condotte riconducibili alla fattispecie è stata posta a fondamento della valutazione di pericolosità sociale; il TAR ha rilevato che le condotte non apparivano avere integrato l’attenuante della lieve entità.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus e del periculum e bilanciamento degli interessi.
sentenza Corte costituzionale n. 88/2023
L’intervento della Corte costituzionale è richiamato quale parametro interpretativo per escludere l’automatica ostatività della condanna ex art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 e richiedere un esame concreto della pericolosità sociale.
Massime di principio
- La condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 non costituisce automaticamente causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno; l’Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale dello straniero.
- La valutazione di pericolosità sociale può ritenersi adeguatamente sorretta, almeno in sede cautelare, dalla reiterazione di plurime condotte criminose in materia di stupefacenti, anche quando risultino intervenute condanne definitive e un successivo arresto in flagranza.
- Nella valutazione cautelare della legittimità della revoca di un permesso di soggiorno, la reiterazione delle condotte criminose e il quadro motivazionale del provvedimento possono prevalere sui pregiudizi prospettati dal ricorrente, qualora non risultino apprezzabili elementi concreti idonei a dimostrare un prevalente periculum in mora.
- Ai fini della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, assumono rilievo le circostanze accertate dall’Amministrazione in ordine alla mancata formazione di un nucleo familiare sul territorio nazionale e all’assenza di ingresso per motivi di ricongiungimento, quando espressamente poste a fondamento del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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