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Sentenza

Sentenza n. 175/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 2167/2025.

Giustizia amministrativa202505033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: capo della sentenza del TAR Lazio che aveva liquidato in euro 500,00 le spese del giudizio di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante aveva ottenuto dal TAR l'integrale accoglimento del ricorso per ottemperanza relativo all'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive e al riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera. L'appello riguardava esclusivamente la liquidazione delle spese processuali, ritenuta inferiore ai parametri del D.M. n. 55/2014, genericamente motivata e fondata su presupposti errati e illogici. L'appellante deduceva, in particolare, l'immotivato scostamento dai parametri ministeriali e chiedeva la riforma del relativo capo della sentenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato il capo relativo alle spese. Ha riconosciuto che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese, ma, quando condanna la parte soccombente, deve tenere conto dei parametri del D.M. n. 55/2014 e motivare lo scostamento apprezzabile dai valori tabellari, indicando i criteri utilizzati. La mera indicazione del principio di soccombenza non giustifica una liquidazione manifestamente inferiore ai parametri, né consente di desumere una compensazione parziale non espressamente motivata. Considerata la natura della controversia, vertente su un'unica questione relativa all'accertamento del silenzio-inadempimento, il Collegio ha proceduto a una nuova liquidazione equitativa, quantificando in euro 2.000,00, oltre oneri di legge, le spese del giudizio di primo grado. Per il giudizio d'appello ha compensato parzialmente le spese e, per la parte residua, ha condannato il Ministero al pagamento di euro 500,00, oltre oneri di legge. Entrambe le somme sono state distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Disciplina il ricorso per ottemperanza utilizzato in primo grado per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4 e 5

    I parametri ministeriali devono essere considerati dal giudice nella liquidazione delle spese processuali, tenendo conto delle caratteristiche, dell'importanza, della difficoltà, del valore della controversia, dell'attività svolta e degli altri criteri indicati; un significativo scostamento deve essere motivato.

  • art. 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Prevede la determinazione periodica dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali mediante decreto ministeriale.

  • art. 9, comma 1, l. 24 marzo 2012, n. 27

    Ha abrogato il sistema delle tariffe professionali, escludendo il precedente vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Costituisce il limite alla liquidazione giudiziale, impedendo la determinazione di somme simboliche non conformi al decoro della professione.

  • art. 13 l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Stabilisce che il compenso professionale è di regola pattuito per iscritto e, in mancanza di determinazione scritta, è liquidato secondo i parametri ministeriali.

  • D.M. 13 agosto 2022, n. 147

    Ha aggiornato i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo conserva un'ampia discrezionalità nella regolazione delle spese processuali e può disporne la compensazione, totale o parziale, in ragione delle circostanze concrete; tuttavia, la scelta deve essere coerente con la statuizione adottata e adeguatamente motivata quando si discosta dai criteri ordinari.
  • Quando il giudice condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, deve considerare i parametri del D.M. n. 55/2014, valutando la natura, l'importanza, la difficoltà, il valore della controversia, l'attività difensiva svolta e gli altri criteri previsti dalla disciplina ministeriale.
  • L'abrogazione delle tariffe professionali elimina l'inderogabilità legale dei minimi, ma non consente una liquidazione arbitraria: in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi dei parametri ministeriali, il giudice deve indicare i criteri che hanno determinato la liquidazione.
  • La mera indicazione del principio di soccombenza non motiva una liquidazione manifestamente inferiore ai parametri ministeriali e non consente di ritenere implicitamente disposta una compensazione parziale delle spese.
  • Nel giudizio d'appello relativo alla liquidazione delle spese, l'effetto devolutivo consente al giudice d'appello di procedere a una nuova liquidazione equitativa, considerando la concreta difficoltà e l'impegno richiesti dall'attività difensiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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