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Sentenza

Sentenza n. 295/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 57/2024 EMESSA E PUBBLICATA IL 22.02.2024 DAL TRIBUNALE DI UDINE, NOTIFICATA ALL'AMMINISTRAZIONE IN DATA 26.02.2024, NON IMPUGNATA PASSATA IN GIUDICATO

Giustizia amministrativa202500602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile n. 57/2024 del Tribunale di Udine, divenuta irrevocabile

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio per ottenere l'esecuzione della sentenza civile n. 57/2024 del Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione e non impugnata, quindi passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha ottemperato al giudicato. La ricorrente ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza al giudicato. Ha comunque condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, quantificate in 1.000 euro oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato. La condanna alle spese è stata giustificata dal fatto che l'Amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per effetto dell'integrale soddisfazione della pretesa.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e il ricorrente dichiara cessata la materia del contendere, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se l'esecuzione del giudicato è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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