Cassazione Penale, Sentenza n. 20708/2024 del 24/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'affidamento in prova al servizio sociale per la pena di anni 2 e mesi 3 (sentenza Tribunale di Avellino 20/06/2017). Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta ritenendo il condannato irreperibile di fatto, privo di domicilio stabile, senza occupazione o attività di volontariato e senza progetto di reinserimento, elementi che impedivano una prognosi favorevole circa l'idoneità della misura. Il difensore ha impugnato lamentando: (i) omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza del 17/02/2022 e del provvedimento impugnato; (ii) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p., sostenendo che il ricorrente era residente a Lavello dal 2008, titolare di permesso/carta di soggiorno di lungo periodo e sempre occupato, e dunque non irreperibile né privo dei requisiti indicati dal Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto sulla base dell'irreperibilità di fatto e dell'assenza di condizioni concrete di supporto e controllo da parte del servizio sociale (mancanza di domicilio stabile, progetto di reinserimento e prova documentale di attività lavorativa). Dall'esame degli atti è emerso che era stata eletta domiciliazione presso il difensore ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis c.p.p. e che le notifiche erano risultate regolarmente effettuate; dunque le censure sulla notifica non avevano pregio. La Corte ha inoltre precisato che la questione posta non riguardava la declaratoria formale di irreperibilità ex art. 159 c.p., ma l'irreperibilità di fatto che incide sulla effettività della misura alternativa. Le documentazioni prodotte dalla difesa non sono state ritenute sufficienti a dimostrare un concreto inserimento lavorativo o un progetto trattamentale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 677, comma 2-bis c.p.p.
art. 677, comma 2-bis c.p.p.
L'elezione di domicilio presso il difensore è valida ai fini delle notificazioni processuali; nel caso era risultata effettuata e ha reso regolari le notifiche ai fini del procedimento
art. 159 c.p.
La norma disciplina la declaratoria formale di irreperibilità; la Corte ha distinto tra irreperibilità formale ex art. 159 e l'irreperibilità di fatto rilevata dal Tribunale, ribadendo che nel caso era quest'ultima a motivare il rigetto
art. 47, comma 9 Ord. pen.
art. 47, nono comma Ordinamento penitenziario
Attribuisce al servizio sociale il compito di controllare la condotta e sostenere il percorso di reinserimento; la Corte ha richiamato la necessità di un contatto diretto e continuo con il servizio per rendere efficace l'affidamento in prova
art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p.
art. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Menzionate quale gravame di motivazione e omessa valutazione di elementi; la Corte ha ritenuto le censure infondate perché il Tribunale aveva adeguatamente motivato il rifiuto sulla base della irreperibilità di fatto e della carenza di prova documentale del progetto trattamentale
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in applicazione di tale disposizione
Massime di principio
- La mancanza di una residenza stabile o di una concreta reperibilità di fatto può legittimamente giustificare il rigetto di una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, poiché la misura richiede un controllo e un supporto continuativo da parte del servizio sociale.
- L'elezione di domicilio presso il difensore (art. 677, comma 2-bis c.p.p.) assicura la regolarità delle notifiche processuali; tuttavia essa non supplisce alla necessità di una effettiva disponibilità del soggetto al servizio sociale sul territorio per rendere esecutiva la misura alternativa.
- Occorre produrre documentazione probatoria concreta (es. prova di rapporti di lavoro, programma di supporto sociale, attestazioni di inserimento in contesti non 'contaminati') quando si propone l'affidamento in prova; mere dichiarazioni non sono di regola sufficienti.
- Va distinta l'irreperibilità formale (declarata ai sensi dell'art. 159 c.p.) dall'irreperibilità di fatto: la prima riguarda conseguenze processuali specifiche, la seconda attiene alla valutazione della fattibilità della misura alternativa e può da sola giustificare il diniego.
- Se si contesta l'omessa notifica o vizi procedurali, il ricorrente deve dimostrare l'effettiva irregolarità; la presenza di elezione di domicilio valida o la regolare relata di notifica negli atti rende difficilmente fondate le censure
- In sede di impugnazione per cassazione, le doglianze sulla motivazione sono valutate alla luce degli atti: la Corte conferma il rigetto se la valutazione del giudice di merito è logicamente motivata e fondata su elementi probatori concreti.
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