Cassazione Civile, Ordinanza n. 02870/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Nel procedimento pendente davanti al Tribunale di Torre Annunziata, relativo a una domanda di risoluzione di un contratto di locazione, il giudice aveva respinto l'istanza di riunione con altro giudizio pendente davanti allo stesso Tribunale, avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni di locazione. Il difensore di una delle parti ha proposto regolamento di competenza contro tale ordinanza, assumendo implicitamente che il provvedimento sulla riunione fosse impugnabile con tale mezzo. La controparte non ha svolto difese. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile dal Pubblico Ministero e poi dalla Corte, perché il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza di riunione tra procedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse del medesimo ufficio è un atto meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza e non idoneo a determinare una translatio iudicii.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui il provvedimento che accoglie o rigetta la riunione di procedimenti pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario non decide sulla competenza e non è quindi impugnabile con regolamento di competenza. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il provvedimento che accoglie o rigetta una domanda di riunione di procedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso ufficio giudiziario ha natura meramente ordinatoria e preparatoria, non contiene una decisione sulla competenza e non è impugnabile con regolamento di competenza.
- La riunione dei procedimenti, quando richiesta tra cause già pendenti nel medesimo ufficio giudiziario, non implica questioni di translatio iudicii; di conseguenza, il relativo diniego o accoglimento non è idoneo a fondare il ricorso per regolamento di competenza.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione o del regolamento di competenza, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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