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Sentenza

Sentenza n. 1511/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento: - della comunicazione di irricevibilità prot.n. 55838 del 19-09-202 della SCIA prot. n°27102 del 30/04/2024 resa ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. pratica SUED_SCIA-00044-2024 per l’esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella ricostruzione della parte demolita del fabbricato sito alla via Schito, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.

Giustizia amministrativa202406210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione comunale di irricevibilità della SCIA per la ricostruzione della parte di fabbricato precedentemente demolita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione di irricevibilità della SCIA presentata ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che il Comune avesse illegittimamente ritenuto l’area già acquisita al patrimonio comunale per effetto della mancata ottemperanza a pregresse ordinanze di demolizione. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, per l’assenza di un formale accertamento dell’inottemperanza e di un atto di acquisizione trascritto; estraneità e inconsapevolezza dell’attuale proprietaria rispetto alle precedenti vicende sanzionatorie; inidoneità dell’ordinanza del 1994, relativa a difformità parziali rispetto a un titolo edilizio, a produrre l’effetto acquisitivo; mancata adozione di atti conseguenti all’ordinanza del 2013; avvenuta demolizione integrale delle opere abusive nel 2022; indeterminatezza dell’oggetto dell’asserita acquisizione, riferita all’intera particella anziché al bene abusivo e alle aree legalmente acquisibili; carenza di interesse e sviamento, poiché la demolizione aveva già realizzato la finalità ripristinatoria; violazione degli artt. 3 e 7 della l. 241/1990 per difetto di motivazione e omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso sulla base della ragione più liquida, ritenendo illegittima la comunicazione di irricevibilità della SCIA per difetto di istruttoria e violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001. Ha precisato, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16/2023, che l’effetto acquisitivo previsto dall’art. 31 si produce, in linea generale, alla scadenza del termine di novanta giorni dall’ingiunzione di demolizione, mentre l’accertamento dell’inottemperanza ha funzione ricognitiva e costituisce titolo per l’immissione nel possesso e la trascrizione. Tuttavia, valorizzando il più recente orientamento giurisprudenziale richiamato in motivazione, il Collegio ha ritenuto che, qualora il privato abbia spontaneamente demolito le opere abusive, anche tardivamente ma prima dell’adozione di un formale atto di acquisizione, l’amministrazione debba tenere conto di tale fatto, poiché la principale finalità ripristinatoria della sanzione è stata raggiunta. Nel caso concreto il Comune aveva archiviato la SCIA senza considerare che le opere erano state integralmente demolite e che non risultava adottato né trascritto alcun formale atto di acquisizione. La comunicazione impugnata è stata pertanto annullata. Le spese di lite sono state compensate per la complessità della questione e la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    La SCIA era stata presentata per interventi di ristrutturazione edilizia; la relativa irricevibilità è stata ritenuta illegittima per il mancato esame della demolizione già eseguita e dell’assenza di un formale atto di acquisizione.

  • art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. (...) L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

    L’effetto acquisitivo si produce, in linea generale, alla scadenza del termine di novanta giorni; l’accertamento dell’inottemperanza ha funzione ricognitiva e costituisce titolo per l’immissione nel possesso e la trascrizione. Tuttavia, prima dell’adozione dell’atto formale di acquisizione, l’amministrazione deve considerare l’eventuale demolizione spontanea, anche tardiva, che abbia realizzato la finalità ripristinatoria.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento comunale è stato ritenuto viziato, in connessione con il difetto di istruttoria, per non avere considerato l’avvenuta demolizione delle opere e l’assenza di un atto formale di acquisizione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; il TAR ha definito la controversia sulla ragione più liquida senza decidere specificamente tale censura.

Massime di principio

  • L’effetto acquisitivo previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/2001 si collega, in linea generale, alla scadenza del termine di novanta giorni assegnato con l’ingiunzione di demolizione; l’accertamento dell’inottemperanza previsto dal comma 4 ha natura ricognitiva e costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione dell’acquisto nei registri immobiliari.
  • Qualora il privato abbia demolito spontaneamente le opere abusive, anche dopo la scadenza del termine di novanta giorni ma prima dell’adozione di un formale atto di acquisizione, l’amministrazione deve considerare tale fatto e non può prescindervi nell’esercizio dei poteri repressivi e nella valutazione di una successiva SCIA, poiché la principale finalità ripristinatoria della sanzione edilizia è stata raggiunta.
  • L’amministrazione non può fondare l’irricevibilità o l’archiviazione di una SCIA sull’asserita acquisizione dell’immobile senza svolgere un’istruttoria effettiva sull’avvenuta demolizione delle opere abusive e sull’esistenza di un formale atto di acquisizione, destinato a essere trascritto e a rendere certa la situazione proprietaria e urbanistico-edilizia.
  • L’acquisizione gratuita ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 non può essere riferita genericamente all’intera particella catastale, ma deve riguardare il bene abusivo, la relativa area di sedime e l’eventuale ulteriore area necessaria nei limiti stabiliti dalla legge, con adeguata individuazione e motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereAutotutela decisoria

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