Cassazione Penale, Sentenza n. 29345/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la conferma, in sede d'appello, della condanna inflitta con abbreviato per il delitto previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (distruzione/occultamento di documenti fiscali). Il ricorrente propone quattro motivi: (1) vizio per violazione del giusto processo e mancata astensione/ricusazione del GUP che aveva già giudicato un altro procedimento con fatti affini; (2) insufficienza della prova in relazione alla mancata tenuta delle scritture contabili e indicazione che l'omessa tenuta sarebbe sanzionata amministrativamente (art.9 d.lgs. 471/1997); (3) vizio per indeterminatezza dell'imputazione con contestazione alternativa di distruzione o occultamento e pretesa violazione del principio di prevedibilità della norma (art.25 Cost. e art.7 CEDU); (4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la presunta collaborazione e confessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: il giudice non è risultato incompatibile poiché non è stata proposta formale ricusazione (art.38 c.p.p.) e le dichiarazioni difensive non bastano a integrare la nullità; il rinvenimento delle fatture presso il cliente consente di inferire distruzione/occultamento della copia dell'emittente (giurisprudenza consolidata), quindi la prova è ritenuta sufficiente; l'alternatività delle condotte (distruzione/occultamento) non ha creato concreto pregiudizio difensivo né indeterminatezza tale da invalidare il capo di imputazione; le attenuanti generiche non sono state accordate perché non emergono elementi positivi concreti di collaborazione nel procedimento attuale e la presunta confessione riguardava altro procedimento. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato nella sostanza (pena di 2 anni di reclusione e pene accessorie), il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma penale applicata per la condotta di occultamento/distruzione di documenti fiscali; la Corte conferma la condanna per tale fattispecie alla luce delle prove raccolte
art. 34 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per sostenere l'incompatibilità del giudice che aveva già esaminato fatti affini; la Corte osserva che la contestazione dell'incompatibilità richiede la formale dichiarazione di ricusazione (art.38 c.p.p.) e che senza questa la presunta incompatibilità non produce nullità automatica
art. 38 cod. proc. pen.
Norma che delimita la procedura per la ricusazione; la Corte rileva l'assenza dell'atto formale di ricusazione e ne deduce l'irrilevanza delle eccezioni mosse oralmente
art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997
Disposizione amministrativa sulle sanzioni per omessa tenuta delle scritture contabili; la Corte distingue la sanzione amministrativa dall'ipotesi penale, rilevando però che l'assenza materiale di copia presso l'emittente può essere provata con il rinvenimento della copia presso il destinatario
d.lgs. n. 158 del 2015
Riforma richiamata dalla difesa riguardo al diverso regime sanzionatorio anteriore; la Corte ritiene irrilevante la pretesa applicazione di un regime più favorevole in assenza di prove idonee a dimostrare la temporalità compatibile
art. 62 cod. pen.
Norma sulle circostanze; la Corte ritiene che le attenuanti generiche non siano provate con mere affermazioni e che la condotta non sia stata occasionale
art. 25 Cost.
Richiamato dalla difesa in relazione al principio di prevedibilità della norma penale; la Corte non riconosce violazione perché l'imputazione era sufficientemente chiara e non ha arrecato concreto pregiudizio alla difesa
art. 7 CEDU
Invocato analogamente al principio di legalità penale; la Corte ritiene il capo di imputazione compatibile con il principio e non lesivo dei diritti di difesa
art. 2 cod. pen.
Richiamato genericamente in relazione ai principi del diritto penale; la Corte non individua vulnerazione del principio di legalità o irragionevolezza della pena
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'onere delle spese e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso in cassazione inammissibile; applicata dalla Corte per imporre il versamento di € 3.000,00
Sent. Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Citata per escludere la colpa grave nella proposizione del ricorso e per giustificare l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 41683/2018; Sez. 3, n. 15236/2015; Sez. 3, n. 13212/2016)
Principi consolidati secondo cui la presenza di una fattura presso il terzo destinatario e la mancata esibizione presso l'emittente consentono di desumere la distruzione o occultamento della copia dell'emittente e che l'acquisizione di documenti da terzi non esclude automaticamente la prova del mancato rinvenimento presso l'emittente
Massime di principio
- Per contestare la terzietà di un giudice occorre proporre la formale dichiarazione di ricusazione ex art.38 c.p.p.; eccezioni meramente orali non sostituiscono l'atto formale e non producono automaticamente nullità
- Nel giudizio su reati tributari, il rinvenimento di una fattura presso il destinatario e la mancata esibizione presso l'emittente legittimano l'inferenza di distruzione o occultamento della copia mancante
- La formulazione alternativa dell'imputazione (es. distruzione o occultamento) non viola il principio di prevedibilità del reato se l'imputato non dimostra un concreto pregiudizio difensivo derivante dall'indeterminatezza
- Le circostanze attenuanti generiche e la collaborazione devono essere provate con elementi concreti e specifici relativi al procedimento oggetto di giudizio; affermazioni generiche o confessioni riferite ad altri procedimenti sono insufficienti
- In cassazione l'assenza di deduzioni specifiche, la genericità delle doglianze o la mancata precisazione di fatti ostativi all'impugnazione espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e alle sanzioni previste dall'art.616 c.p.p.
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