Cassazione Civile, Ordinanza n. 18668/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Il contribuente impugnava in origine un'intimazione di pagamento notificata nel 2019 e le due cartelle di pagamento sottostanti, deducendo che le cartelle non gli erano mai state ritualmente notificate e che l'intimazione era quindi viziata; contestava inoltre carenza di motivazione degli atti, decadenza e prescrizione del credito, prescrizione quinquennale delle sanzioni e illegittimità di interessi e aggi. La CTR aveva respinto l'appello confermando integralmente il primo grado. In Cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad aderire alla decisione di primo grado; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per errata valutazione della prova della notifica delle cartelle presupposte, assumendo che l'agente della riscossione non avesse prodotto la documentazione necessaria e che il giudice avesse mal valutato l'onere probatorio; 3) violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992, 2712, 2719 e 2697 c.c. e dell'art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992, per omessa motivazione sul motivo di appello relativo all'efficacia probatoria di copie fotostatiche disconosciute e per mancato riconoscimento del disconoscimento della conformità all'originale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente, perché la conferma della sentenza di primo grado era sorretta da un ragionamento autonomo e intellegibile: le cartelle erano state ritenute notificate, non impugnate e divenute definitive; gli atti successivi avevano interrotto prescrizione e decadenza; inoltre il contribuente era comunque venuto a conoscenza delle cartelle tramite successivi atti della riscossione, rendendo irrilevante la contestazione sulle notifiche originarie. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sulla prova e sul travisamento del materiale documentale non era correttamente dedotta e, comunque, non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato anch'esso ritenuto inammissibile: la Corte ha ribadito che il disconoscimento di copie fotostatiche deve essere specifico e tempestivo; nel caso di specie il disconoscimento risultava generico, non chiaro quanto all'oggetto, e non idoneo a infirmare la valenza probatoria delle copie prodotte. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in applicazione del principio di soccombenza.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
il vizio motivazionale è sindacabile nei limiti del minimo costituzionale; la censura sulla prova va incanalata nel corretto paradigma, distinguendo tra errori di fatto, errori processuali e vizi motivazionali
art. 132 c.p.c.
la sentenza è nulla solo se manca davvero la motivazione o questa è meramente apparente
art. 36 d.lgs. 546/1992
la motivazione della sentenza tributaria deve rendere percepibile il fondamento della decisione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato a presidio dell'obbligo di motivazione
art. 116 c.p.c.
non consente di censurare in cassazione il mero apprezzamento del materiale probatorio se non nei limiti del vizio processuale o motivazionale dedotto correttamente
art. 2697 c.c.
richiamato con riferimento all'onere della prova sulla notifica delle cartelle e sulla ritualità degli atti della riscossione
art. 2719 c.c.
la copia fotostatica non autenticata perde efficacia solo se la conformità all'originale è tempestivamente e specificamente disconosciuta
art. 2712 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente insieme all'art. 2719 c.c. in tema di efficacia probatoria delle copie
art. 214 c.p.c.
per analogia disciplina le modalità del disconoscimento della conformità o dell'autenticità, che deve essere formale e specifico
art. 215 c.p.c.
il mancato disconoscimento formale comporta il riconoscimento della copia
art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992
richiamato dalla parte ricorrente sulla produzione documentale nel processo tributario
art. 395, n. 4, c.p.c.
il travisamento del contenuto oggettivo della prova può trovare rimedio nel mezzo revocatorio per errore di fatto, se ne ricorrono i presupposti
art. 28-ter d.P.R. 602/1973
richiamato nel ragionamento della CTR come atto successivo idoneo a dimostrare la conoscenza delle cartelle e a interrompere la decorrenza dei termini
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo il parametro del minimo costituzionale
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando sia graficamente esistente ma non consenta di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta un semplice dissenso sulla sua sufficienza o completezza.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato al minimo costituzionale e non consente di riesaminare liberamente la valutazione delle prove.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova va distinto dall'errore di valutazione: il primo, se riferito a un fatto probatorio in sé, può rilevare come errore di fatto revocatorio o come vizio processuale/motivazionale solo se correttamente incanalato.
- La copia fotostatica non autenticata fa piena prova se non venga disconosciuta in modo formale, specifico, tempestivo e non equivoco; un disconoscimento generico o confuso non è sufficiente.
- Quando una sentenza d'appello aderisca alla decisione di primo grado, non vi è motivazione apparente se il giudice di secondo grado sviluppa comunque un proprio percorso argomentativo, anche sintetico, purché intellegibile e coerente con la ratio decidendi.
- Se l'atto impugnato è un'intimazione di pagamento fondata su cartelle già divenute definitive, le contestazioni relative a vizi propri delle cartelle devono essere fatte valere contro di esse e non possono essere riproposte contro l'atto successivo, salvo vizi propri di quest'ultimo.
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