Sentenza del 09/05/2018 n. 1976 - Comm. Trib. Prov. Milano
Registro, ipotecaria e catastale - Presupposto d'imposta - Trasferimento di beni al trustee - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, dell'atto con cui il settlor trasferisce beni immobili al trustee nell'ambito di un trust. Il punto centrale è stabilire se tale trasferimento realizzi un effettivo e definitivo trasferimento di ricchezza o un arricchimento attuale del trustee o dei beneficiari, tale da integrare il presupposto per l'applicazione delle imposte in misura proporzionale.
La decisione
La sentenza ha stabilito che il trasferimento dei beni dal settlor al trustee non produce effetti traslativi pieni e definitivi in favore del trustee, il quale riceve i beni per custodirli e amministrarli secondo lo scopo del trust, percependo eventualmente un compenso. Inoltre, il trasferimento non determina un arricchimento attuale dei beneficiari futuri. Mancando quindi un effettivo trasferimento di ricchezza, le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate in misura fissa e non proporzionale.
Norme richiamate
Imposte ipotecaria e catastale
Il presupposto per l'applicazione proporzionale richiede un effettivo trasferimento di ricchezza o un effetto traslativo pieno e definitivo. Il trasferimento dei beni al trustee, se funzionale alla custodia e gestione del patrimonio segregato, non integra tale presupposto e sconta le imposte in misura fissa.
Disciplina del trust
Il trustee acquisisce la titolarità dei beni per l'attuazione dello scopo del trust, ma non ne dispone come proprietario nell'interesse proprio. La segregazione patrimoniale e l'assenza di un arricchimento immediato del trustee o dei beneficiari escludono l'imposizione proporzionale al momento della dotazione.
Massime di principio
- Il trasferimento di beni al trustee non comporta automaticamente un'imposizione proporzionale: occorre verificare se produca un effettivo e definitivo trasferimento di ricchezza.
- Quando il trustee svolge una funzione di custodia e amministrazione nell'interesse del trust e dei beneficiari, senza acquisire un arricchimento personale, l'atto di dotazione tende a essere soggetto alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
- L'eventuale imposizione proporzionale può essere valutata in un momento successivo, quando i beni o il patrimonio vengono effettivamente attribuiti ai beneficiari, qualora tale attribuzione realizzi un arricchimento concreto.
- La qualificazione fiscale dell'atto dipende dagli effetti giuridici ed economici effettivamente prodotti, non dalla sola presenza formale di un trasferimento di proprietà al trustee.
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