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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30817/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata dichiarata colpevole, in contumacia, del reato previsto dagli artt. 110 c.p., 624-bis e 625 n.2 c.p. (intrusione e impossessamento di oggetti in oro e denaro) e condannata a 6 mesi di reclusione e 300 euro di multa. Rimessa in termini ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p. (testo anteriore alla legge 28 aprile 2014), ha proposto appello e, il 15/10/2020, ha chiesto l'ammissione al rito abbreviato. La Corte d'appello ha ritenuto tale istanza tardiva e inammissibile perché non presentata con l'atto di appello; la ricorrente ha dedotto in cassazione un errore di interpretazione e applicazione dell'art. 438 c.p.p. in relazione all'art. 175 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene la giurisprudenza (Sezioni Unite) riconosca all'imputato rimesso in termini la facoltà di chiedere, per ragioni conformi alla CEDU e ai principi costituzionali, l'ammissione a un rito alternativo, tale istanza deve essere formulata contestualmente al primo atto di impulso (l'appello). Poiché la richiesta è stata proposta successivamente e non nell'atto di appello, è tardiva e quindi inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Norma di concorso materiale/intellettuale nel reato; richiamata per individuare la partecipazione concorrente ai fatti contestati.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma sostanziale relativa al furto in abitazione o reati analoghi richiamata per la qualificazione del fatto oggetto del processo.

  • art. 625 n.2 c.p.

    Circostanza aggravante richiamata per la determinazione della fattispecie e della pena.

  • art. 175, comma 2, c.p.p. (testo anteriore alla legge 28 aprile 2014)

    Prevede la rimessione in termini per l'imputato contumace; la Corte ha interpretato che la rimessione consente di esercitare la facoltà di chiedere riti alternativi ma imponendo il vincolo temporale che tale istanza venga formulata con il primo atto di impulso (l'appello).

  • art. 438 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha valutato l'interpretazione e l'applicazione di tale norma in relazione all'art. 175 c.p.p., ritenendo però che l'interpretazione conforme alla CEDU e alla costituzione (riconosciuta dalle Sezioni Unite) non elimina l'obbligo di proporre l'istanza con l'atto di appello.

  • Sez. U., n. 52274 del 29/09/2016 (dep. 07/12/2016), Rrushi, Rv. 26810701

    Deve ... essere riconosciuto all'imputato, restituito nel termine ex art. 175 c.p.p., comma 2, ... la facoltà di richiedere con il primo atto di impulso processuale (vale a dire l'appello) uno dei riti alternativi

    La giurisprudenza delle Sezioni Unite riconosce la facoltà all'imputato rimesso in termini di chiedere l'accesso a riti alternativi per ragioni conformi a CEDU/Costituzione, ma precisa che la richiesta deve essere formulata con il primo atto di impulso (l'appello).

  • art. 585 c.p.p.

    Norma che disciplina la memoria con nuovi motivi: la Corte ha escluso che l'istanza di rito alternativo possa essere validamente presentata successivamente con la memoria contenente nuovi motivi ex art. 585, ritenendola invece tardiva.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro dirimente: i diritti dell'imputato (principio di equo processo) orientano l'interpretazione della rimessione in termini ma non giustificano la soppressione del vincolo temporale che impone la proposizione dell'istanza con l'appello.

  • Legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 15-bis richiamato)

    Richiamata nella decisione come norma che disciplina il regime transitorio per i procedimenti in corso; consente l'applicazione della disciplina anteriore per i casi pendenti, motivo per cui è stato valutato il testo previgente dell'art. 175 c.p.p.

Massime di principio

  • La rimessione in termini dell'imputato contumace (art. 175 c.p.p.) gli riconosce la possibilità di chiedere l'ammissione a riti alternativi (es. rito abbreviato), ma tale istanza deve essere formulata contestualmente al primo atto di impulso processuale, cioè con l'atto di appello; presentarla successivamente è tardivo e inammissibile.
  • La giurisprudenza delle Sezioni Unite riconosce il diritto di esercitare tale scelta per garantire conformità ai principi CEDU e costituzionali, tuttavia impone un limite temporale per evitare dilazioni e garantire certezza procedurale.
  • Non è possibile sopperire alla tardività della richiesta presentandola con memorie successive basate su nuovi motivi ex art. 585 c.p.p.; la scelta strategica di aderire a un rito alternativo va dunque effettuata tempestivamente.
  • In situazioni analoghe il difensore deve valutare immediatamente, al momento della rimessione in termini, la convenienza all'accesso a riti alternativi e formulare l'istanza direttamente nell'atto di appello per evitare l'inammissibilità.
  • Il richiamo ai diritti della difesa e all'art. 6 CEDU può giustificare un'interpretazione estensiva della rimessione, ma non elimina i vincoli procedurali temporali stabiliti per l'esercizio delle facoltà difensive.

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