Cassazione Penale, Sentenza n. 35272/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. per concorso nell'omicidio volontario di Vincenzo Ardimento (25/06/1999). Il provvedimento cautelare si fondava in larga parte sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Musolino, che descrisse la partecipazione propria e di altri (tra cui Francesco Abbinante) all'omicidio, con particolari (arma a tamburo, numero di colpi, ultimo colpo a bruciapelo allo zigomo destro, sequestro del ciclomotore Piaggio Free tg 57V45 rubato il giorno prima) riscontrati con elementi di prova e con le dichiarazioni di altri collaboratori (Luigi Rignante e Salvatore Rosselli). La difesa deduceva vizio di motivazione e contestava l'attendibilità dei collaboratori, la mancata valutazione del ruolo di Musolino nel clan, presunte discrepanze sui mezzi sequestrati, la genericità o la de relato delle altre dichiarazioni e l'utilizzabilità di atti acquisiti oltre i termini di legge.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale e del G.i.p. sull'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Musolino, valorizzando la corrispondenza dei dettagli essenziali con riscontri oggettivi e con dichiarazioni di altri collaboratori. Le censure difensive sono state ritenute infondate: il ruolo marginale di Musolino all'epoca non escludeva la sua partecipazione, le divergenze su dettagli secondari non intaccano il nucleo probatorio, le dichiarazioni di Rignante e Rosselli sono state ritenute utili riscontri mentre quelle di Prestieri sono state escluse per genericità, e la norma sui termini (art. 16-quater) non rende inutilizzabili atti per la fase cautelare. Conseguentemente è stata confermata la custodia cautelare e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
requisitoria inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Autorizza l'invio della requisitoria del Procuratore generale in forma scritta; menzionata per chiarire il contenuto della requisitoria nella fase di impugnazione
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
presunzione legale di pericolo di recidiva
Usato come argomento a favore della sussistenza delle esigenze cautelari in ragione della gravità dei precedenti e delle modalità del fatto
art. 273, comma 1 e art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
valutazione delle dichiarazioni di coindagati e indagati per la formazione dei gravi indizi di colpevolezza
Stabilisce che le dichiarazioni di coindagati/indagati possono costituire gravi indizi solo se intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti
art. 16‑quater, comma 9, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. L. 15 marzo 1991, n. 82
termine dei 180 giorni per l'acquisizione di verbali del collaboratore
Rilevato che la sanzione di inutilizzabilità prevista per il superamento dei termini non opera nella fase cautelare, quindi atti acquisiti oltre il termine possono comunque concorrere alla valutazione cautelare
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
adempimenti a carico della cancelleria
Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla decisione sulle spese e per la comunicazione degli esiti
Massime di principio
- In sede cautelare le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono fondare la misura restrittiva se sono intrinsecamente attendibili e corroborate da riscontri esterni e individualizzanti
- La credibilità del collaboratore va valutata sul nucleo essenziale del racconto (specificità, coerenza, costanza, spontaneità); discrepanze su dettagli secondari non determinano automaticamente l'inaffidabilità
- Le dichiarazioni de relato possono concorrere alla prova se esiste convergenza e indipendenza tra più chiamate e se emergono riscontri esterni
- L'eventuale superamento dei termini previsti per l'acquisizione di verbali di collaboratori non determina automaticamente l'inutilizzabilità in fase cautelare
- La valutazione cautelare mira a una prognosi di elevata probabilità di colpevolezza e non richiede lo stesso grado di certezza richiesto nel giudizio di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35108/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35109/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35110/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35111/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35112/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35116/2024 del 19/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →