Cassazione Penale, Sentenza n. 139/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP di Vibo Valentia per il reato provvisoriamente contestato di tentato omicidio nei confronti di Nazzareno Castagna. I motivi di ricorso denunciavano: vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto (tentato omicidio vs lesioni), assenza del dolo nella forma del dolo diretto/alternativo, omissione di valutazione della desistenza volontaria, mancato accertamento della prevedibilità dell'azione altrui (concorso anomalo ex art. 116 c.p.) e carenza della motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura custodiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto congrua e puntuale la motivazione del Tribunale di riesame in ordine all'idoneità e non equivocità degli atti, alla sussistenza del dolo (anche in forma di dolo alternativo) per Colaci e al concorso morale diretto o comunque alla prevedibilità dello sviluppo criminoso in capo a Mancuso. Ha escluso l'applicabilità della desistenza volontaria e confermato la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) e l'adeguatezza della custodia in carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la Corte ha inoltre disposto la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma richiamata come fondamento del riesame operato dal Tribunale per confermare la misura cautelare disposta dal GIP
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b) cod. proc. pen.
articoli richiamati dal ricorrente come criteri di censura in cassazione (vizio di motivazione e violazione di norme sostanziali/procedurali); la Corte ha ritenuto le censure infondate
art. 56 cod. pen.
norma sulla desistenza volontaria richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che non sussistano i presupposti perché l'interruzione dell'azione fosse da considerare desistenza volontaria
art. 116 cod. pen.
norma sul concorso anomalo discussa nel ricorso; la Corte ha considerato possibile sia il concorso morale diretto sia, in subordine, la valutazione della prevedibilità dell'evento ai fini della responsabilità
art. 110, art. 42, art. 575, art. 56 cod. pen.
articoli penali richiamati nella contestazione (parte generale e omicidio); la Corte ha valutato l'elemento volontivo e le qualificazioni del fatto alla luce di tali disposizioni e della giurisprudenza
art. 274, lett. c) cod. proc. pen. (modificato dalla legge 16/4/2015 n.47)
norma sulle esigenze cautelari: la Corte ha condiviso la valutazione del giudice del riesame che il pericolo di commissione di altri reati dev'essere concreto e attuale e ha ritenuto che tale requisito fosse adeguatamente motivato
Legge 16 aprile 2015, n.47
richiamata in relazione all'interpretazione dei requisiti delle esigenze cautelari (aggravamento del requisito di concretezza/attualità del pericolo di reiterazione)
Massime di principio
- Per distinguere lesioni da tentato omicidio valutare sia l'atteggiamento psicologico dell'agente sia la potenzialità offensiva dell'azione: sede delle ferite, arma usata e modalità dei colpi sono elementi decisivi.
- Il giudizio di idoneità dell'azione va fatto ex ante (prognosi postuma rispetto alla situazione prevedibile al momento dell'azione): condizioni cliniche della vittima successive non escludono automaticamente il tentativo.
- Il dolo diretto, anche in forma di dolo alternativo, è compatibile con il tentativo: la volontà di ottenere alternativamente effetti letali può essere desunta da elementi esterni (estrazione dell'arma, reiterazione dei fendenti, indifferenza per la sorte della vittima).
- La desistenza volontaria è applicabile solo se l'agente interrompe volontariamente l'azione prima che siano stati posti in essere gli atti efficaci idonei a produrre l'evento; la semplice cessazione dell'azione senza ravvedimento concreto e comportamenti di cura escludono la desistenza.
- Il concorso anomalo ex art. 116 richiede che l'evento più grave non sia voluto neppure come dolo alternativo e che non sia conseguenza di fattori eccezionali imprevedibili; quando sussistono elementi di istigazione o sostegno all'azione altrui, può essere configurato il concorso morale diretto.
- Per disporre la custodia in carcere è necessario motivare la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione, fondandosi su elementi concreti (personalità, modalità del fatto, fuga, precedenti); la misura meno afflittiva va ritenuta inadeguata solo se il giudice indica specifici elementi che ne rendono probabile l'inosservanza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 76/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 77/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 78/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 79/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 80/2023 del 05/01/2023
- Sentenza penale · 5 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 81/2023 del 05/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →